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TITOLO
I
Principi
Costitutivi
ART.
1 - DEFINIZIONE
La
CGIL SARDA opera per le finalità e secondo i principi contenuti
nel titolo I dello Statuto della Confederazione Generale Italiana
del Lavoro di seguito richiamata con la sigla CGIL , cui aderisce
e che rappresenta in Sardegna.
La
CGIL SARDA ha sede a Cagliari.
La
CGIL SARDA, è una organizzazione sindacale di natura
programmatica, unitaria e democratica, plurietnica, di donne e di
uomini, dotata di autonomia politica e organizzativa. Promuove la
libera associazione e l’autotutela solidale e collettiva delle
lavoratrici e dei lavoratori dipendenti o eterodiretti, di quelli
occupati in forme cooperative e autogestite, dei disoccupati,
inoccupati, delle pensionate e dei pensionati, delle anziane e
degli anziani residenti o domiciliati in Sardegna.
La
CGIL SARDA, definisce e gestisce in autonomia le politiche
sindacali sui temi e le politiche regionali; partecipa
all’attività della CGIL sulle politiche che coinvolgono
direttamente la Regione Sardegna; partecipa alla costruzione e
gestione delle politiche contrattuali nazionali attraverso le
strutture confederali e/o di categoria previste nello statuto
della CGIL; ha competenza primaria sulle materie non espressamente
riservate alla CGIL dal proprio statuto.
La
CGIL SARDA attiva rapporti di relazione e di cooperazione
sindacale con organizzazioni sindacali e associazioni democratiche
di altri paesi, in particolare con quelle transfrontaliere e del
bacino del Mediterraneo, ed in relazione alle politiche regionali
dell’Unione Europea. Con decisione a maggioranza qualificata
degli organismi aderisce ad organismi e associazioni
internazionali.
L’adesione
alla CGIL è volontaria. Essa comporta piena eguaglianza di
diritti e di doveri nel pieno rispetto dell’appartenenza a
gruppi etnici, nazionalità, lingua, fedi religiose, di
orientamento sessuale, culture e formazioni politiche, diversità
professionali, sociali e di interessi, nonchè l’accettazione
dei principi e delle norme del presente Statuto, in quanto
assumono i valori delle libertà personali, civili, economiche,
sociali e politiche della giustizia sociale quali presupposti
fondanti e fini irrinunciabili di una società democratica.
ART.
2 - PRINCIPI FONDAMENTALI
La
CGIL basa i propri programmi e le proprie azioni sui dettati della
Costituzione Repubblicana e ne propugna la piena attuazione.
Considera
la pace tra i popoli bene supremo dell’umanità.
La
CGIL ispira la sua azione alla conquista di rapporti
internazionali in cui tutti i popoli vivano insieme nella
sicurezza e in pace, impegnati a preservare durevolmente
l’umanità e la natura, liberi di scegliere i propri destini e
di determinare le proprie forme di governo, di trarre vantaggio
dalle proprie risorse, nel quadro di scambi giusti e rivolti al
progresso e allo sviluppo equilibrato tra diverse aree del mondo,
a partire da un rapporto equilibrato tra i paesi industrializzati
e quelli del Sud del mondo, ad un nuovo ordine economico,
ecologico, culturale e in materia di diritti umani.
La
CGIL considera la solidarietà attiva fra i lavoratori di tutti i
paesi e le loro organizzazioni sindacali rappresentative, un
fattore decisivo per la pace, per l’affermazione dei diritti
umani, civili e sindacali e della democrazia politica, economica e
sociale, per l’indipendenza nazionale e la piena tutela
dell’identità culturale ed etnica di ogni popolo.
La
CGIL ispira a questi indirizzi la propria partecipazione alle
attività della Confederazione Internazionale dei Sindacati
Liberi, proponendosi di contribuire alla sua affermazione come
autentica Confederazione Sindacale Internazionale, per la
promozione, per la difesa e il consolidamento delle organizzazioni
sindacali rappresentative in tutto il mondo e per l’esercizio di
un autonomo e indipendente ruolo sindacale nei confronti dei
governi e delle Istituzioni politiche, economiche e finanziare
internazionali.
La
CGIL è, altresì, impegnata nella costruzione dell’Unione
Europea quale soggetto unitario federale, con una forte dimensione
sociale. A questo fine, la CGIL opera per rafforzare l’unità
del movimento sindacale europeo a partire dalla adozione, da parte
della CES, di funzioni di direzione del movimento sindacale in
Europa e, conseguentemente, opera per la definizione di politiche
e di azioni coordinate nei diversi paesi, finalizzate alla
contrattazione sindacale sovranazionale e alla definizione della
legislazione sociale europea, al superamento dei particolarismi
nazionali, alla integrazione europea e al ripudio di ogni forma di
razzismo e di integralismo religioso.
La
CGIL afferma il valore della solidarietà in una società senza
privilegi e discriminazioni, in cui sia riconosciuto il diritto al
lavoro, alla salute, alla tutela sociale, il benessere sia
equamente distribuito, la cultura arricchisca la vita di tutte le
persone, rimuovendo gli ostacoli politici, sociali ed economici
che impediscono alle donne e agli uomini native/i e immigrate/i di
decidere su basi di pari diritti ed opportunità, riconoscendo le
differenze della propria vita e del proprio lavoro. Promuove nella
società, anche attraverso la contrattazione, una politica di pari
opportunità fra donne e uomini e uniforma il suo ordinamento
interno al principio della non discriminazione fra i sessi.
La
CGIL tutela, nelle forme e con le procedure adeguate, il diritto
di tutte le lavoratrici e i lavoratori a rapporti corretti e
imparziali, specie in riferimento alla eventualità di molestie e
ricatti sessuali.
La
CGIL è un sindacato di natura programmatica ed è
un’organizzazione unitaria e democratica che considera la
propria unità e la democrazia suoi caratteri fondanti.
La
stessa autonomia della CGIL, anch’essa valore primario, trova il
suo fondamento nella capacità di elaborazione programmatica in
primo luogo nei confronti dei datori di lavoro, delle Istituzioni
e dei partiti e nel suo carattere unitario e democratico delle sue
regole di vita interna.
La
CGIL considera decisivo, per la crescita di qualsiasi società
democratica, il pieno rispetto del principio della libertà
sindacale e del pluralismo che ne consegue. Ciò comporta il
rifiuto, in via di principio, di qualsiasi monopolio dell’azione
sindacale, nonchè la verifica del mandato di rappresentanza
conferito dalle lavoratrici e dai lavoratori; pertanto, considera
necessario agire perchè da tutte le componenti
dell’associazionismo sindacale nel nostro Paese sia condiviso il
principio della costante verifica, democratica e trasparente, con
mezzi adeguati, del consenso dell’insieme dei lavoratori su cui
si esercitano gli effetti della sua azione, in un sistema
giuridico-istituzionale basato sulla efficacia generale degli
accordi sindacali.
La
CGIL considera l’unità dei lavoratori e la democrazia sindacale
- e, in questo quadro, l’unità delle Confederazioni- valori e
obiettivi strategici, fattori determinanti di rafforzamento del
potere contrattuale del sindacato e condizione per la tutela e
promozione dei diritti, per la realizzazione degli obiettivi di
uguaglianza e solidarietà sociale, per la difesa dell’autonomia
progettuale e programmatica del sindacato.
ART.
3 - ISCRIZIONE ALLA CGIL
L’iscrizione
alla CGIL avviene mediante domanda alla struttura congressuale del
luogo di lavoro o territoriale, o della Lega SPI, e mediante la
sottoscrizione della delega o corrispettivo atto certificatorio. A
tutela dell’organizzazione la domanda di iscrizione viene
respinta nei casi di gravi condanne penali, sino all’espiazione
della pena, di attività o appartenenza ad associazioni con
finalità incompatibili con il presente Statuto (organizzazioni
segrete, logge massoniche, organizzazioni a carattere fascista o
razzista, organizzazioni criminali).
Questi
casi rappresentano, altresì, causa di interruzione del rapporto
associativo con la CGIL.
L’iscrizione
alla CGIL è attestata dalla tessera e dalla regolarità del
versamento dei contributi sindacali; è periodicamente rinnovata
e, comunque, può essere revocata in qualsiasi momento
dall’Iscritta/o.
ART.
4 - DIRITTI DELLE ISCRITTE E DEGLI ISCRITTI.
Le
iscritte e gli iscritti alla CGIL e alle strutture ad essa
aderenti hanno pari diritti.
Essi
hanno diritto ad essere riconosciuti, rispettati e valorizzati
come persone, senza discriminazione alcuna e salvaguardando la
dignità della persona nei comportamenti e nel rapporto tra i
sessi. Essi hanno diritto di concorrere alla formazione delle
decisioni del sindacato e di manifestare liberamente il proprio
pensiero e il proprio diritto di critica con la parola, lo scritto
e ogni altro mezzo di diffusione, nonchè ferme restando la piena
autonomia e le specifiche competenze decisionali degli organi
dirigenti, di esprimere- anche attraverso la concertazione di
iniziative, liberamente manifestate anche attraverso i normali
canali dell’organizzazione- posizioni collettive di minoranza e
di maggioranza, alle quali possa riferirsi la formazione dei
gruppi dirigenti.
Ogni
iscritta e ogni iscritto alla CGIL ha diritto a concorrere alla
formazione della piattaforma e alla conclusione di ogni vertenza
sindacale, che la/lo riguardi.
Le
iscritte e gli iscritti alla CGIL hanno diritto alla piena tutela,
sia individuale sia collettiva, dei propri diritti e interessi
economici, sociali, professionali e morali, usufruendo a tal fine
anche dei vari servizi organizzati dalle strutture della CGIL.
La
CGIL deve adottare tutti gli strumenti necessari per garantire il
diritto di partecipazione alla vita complessiva
dell’organizzazione delle iscritte e degli iscritti, attraverso
anche la tempestiva ed esauriente informazione sull’attività
del sindacato ai vari livelli e nei diversi campi di iniziativa.
Le
iscritte e gli iscritti hanno diritto ad essere tempestivamente
informati di addebiti al loro operato e alla loro condotta, a
ricorrere, in seconda istanza, contro sentenze della Commissione
di Garanzia competente e ad avere garantita la possibilità di far
valere le proprie ragioni.
Hanno
diritto ad opporsi legittimamente contro atti e fatti commessi
all’interno della organizzazione che considerino contrari ai
principi statutari, anche richiedendo l’attivazione della
procedura relativa alla giurisdizione interna o alla garanzia
statutaria.
Tutte
le iscritte e gli iscritti sono elettori e possono accedere alle
cariche in condizioni di eguaglianza; il voto è personale, o a
mezzo delegati, uguale e libero.
La
CGIL tutela le minoranze linguistiche ed etniche, riconoscendo
specifici diritti alle iscritte e agli iscritti appartenenti a
tali minoranze.
ART.
5 - DOVERI DELLE ISCRITTE E
DEGLI ISCRITTI.
Le
iscritte e gli iscritti alla CGIL partecipano alle attività
dell’organizzazione, ne rendono feconda la vita democratica,
contribuiscono al suo funzionamento attraverso le quote
associative e si attengono alle norme del presente Statuto e a
quelle deliberate dagli organismi dirigenti in applicazione dello
Statuto stesso.
Le
iscritte e gli iscritti sono chiamati a comportarsi con lealtà
nei confronti delle altre/i iscritte/ iscritti rispettando i
valori e le finalità fissati nel presente Statuto.
Qualora
assumano incarichi di direzione sono chiamati a svolgere i loro
compiti con piena coscienza delle responsabilità che ne derivano
nei confronti delle lavoratrici/ lavoratori e delle
iscritte/iscritti rappresentanti, in modo particolare per quanto
riguarda la coerenza dei loro comportamenti con i deliberati degli
organi dirigenti, il loro obbligo di difendere l’unità e
l’immagine della CGIL, in particolare per l’intera CGIL su una
unica piattaforma, quella definita dal mandato.
ART.
6 - DEMOCRAZIA SINDACALE.
I
cardini su cui poggia la vita democratica della CGIL sono:
a)
La garanzia della massima partecipazione, personale o a mezzo di
delegati, di ogni iscritta/iscritto alla CGIL, in uguaglianza di
diritti con le altre iscritte/iscritti, alla formazione delle
deliberazioni del proprio sindacato di categoria e delle istanze
confederali, o alle decisioni specifiche che li riguardano;
b)
l’adozione di regole per la formazione delle decisioni
dell’organizzazione ai vari livelli - prevedendo le materie per
le quali sia necessario lo strumento della consultazione degli
iscritti - e per il rispetto della loro realizzazione, nonchè la
ricerca di regole condivise fra le organizzazioni sindacali, per
la definizione e l’approvazione delle piattaforme rivendicative
e degli accordi, da parte dei lavoratori. Comunque per la CGIL, in
assenza del mandato di tutti i lavoratori, le lavoratrici, i
pensionati interessati, è vincolante il pronunciamento degli
iscritti;
c)
la periodicità delle riunioni ordinarie delle assemblee primarie
delle iscritte/iscritti e degli organismi di tutte le strutture,
prevedendo la possibilità di convocazioni straordinarie su
richiesta fino a un massimo di un decimo delle iscritte/iscritti o
di un quarto dei componenti degli organismi stessi, sulla base dei
regolamenti di cui essi si doteranno.
d)
il diritto al dissenso, la tutela delle minoranze, la salvaguardia
della pari dignità delle opinioni a confronto prima della
decisione e in occasione del congresso;
e)
l’unicità dell’organizzazione nella realizzazione delle
decisioni degli organismi;
f)
la ricerca preliminare di una mediazione tra gli interessi e le
rivendicazioni di un determinato gruppo e gli orientamenti della
maggioranza numerica degli altri lavoratori o più in generale, la
necessità di rappresentanza dell’insieme degli interessi dei
lavoratori occupati e no, propri di un sindacato generale, facendo
vivere e praticare una democrazia della solidarietà accanto a una
democrazia degli interessi, affinchè si affermi, in modo
definitivo e impegnativo nella cultura e nella forza contrattuale
della CGIL, il valore della confederalità.
g)
la definizione delle prerogative e dei poteri degli organismi che
deve garantire la netta distinzione dei poteri:
-
di direzione politica e di regolamentazione della vita interna, in
tutti i suoi molteplici aspetti, a partire da quelli rinviati
esplicitamente dallo Statuto, attribuiti al Comitato Direttivo;
-
di gestione politica dei mandati ricevuti dal Comitato Direttivo,
di rappresentanza legale della CGIL, rispettivamente nelle sue
articolazioni, e di direzione quotidiana delle attività,
attribuiti al Segretario generale e alla Segreteria:
-
di giurisdizione interna, con funzioni giudicanti, attribuita al
Comitato di Garanzia;
-
di controllo sugli atti delle varie strutture, in riferimento alle
norme statutarie e regolamentari e alle prassi democratiche
proprie della CGIL, attribuito al Collegio di Verifica e al
Collegio Statutario;
-
di garanzia statutaria - intesa come istanza a cui ricorrere per
interpretazioni statutarie e per giudicare la compatibilità delle
normative approvate dagli organi direttivi ai vari livelli con lo
statuto della CGIL - attribuita al Collegio statutario nazionale;
h)
l’affermazione, anche nella formazione degli organismi
dirigenti, a partire dai Comitati degli iscritti e dalle Leghe dei
pensionati fino agli Esecutivi, nonchè nelle sostituzioni che
negli stessi si rendano necessarie e nella rappresentanza esterna
nazionale e internazionale, di un sindacato di donne e di uomini -
stabilendo che nessuno dei sessi può essere rappresentato al di
sotto del 40 per cento al di sopra del 60 per cento e definendo le
relative regole applicative - e la rappresentazione compiuta della
complessità della CGIL, costituita dai pluralismi e dalle
diversità, come definiti nel presente Statuto, nonchè dalla
pluralità di strutture nelle quali si articola e vive la
Confederazione, affinché in coerenza con i principi di solidarietà
non siano cancellate o ridotte a presenza simbolica, in base alla
pura consistenza numerica, espressioni vitali delle nostra base
sociale.
i)
la definizione di regole per la selezione dei gruppi dirigenti,
per la loro mobilità, per la durata massima del mandato
esecutivo, per la sostituzione negli incarichi esecutivi, ispirate
a favorire il rinnovamento costante dei gruppi dirigenti e a
meglio utilizzare le esperienze;
l)
la definizione di regole per i casi ove non fosse possibile un
governo unitario della struttura; tali regole devono consentire
all’eventuale opposizione di avere sedi e modalità certe di
verifica e controllo dell’operato della maggioranza, nonchè la
strumentazione atta a garantire l’agibilità.
Al
Comitato Direttivo della CGIL spetta il compito di tradurre in
norme vincolanti, comprensive delle relative sanzioni in casi di
non rispetto delle norme stesse, quanto stabilito nel presente
articolo e di normare, altresì, il sistema elettorale, basato sul
metodo proporzionale e con la garanzia che almeno un 3 per cento
di iscritte/iscritti e delegate/delegati possa presentare una
lista.Tali norme devono essere approvate con la maggioranza di 2/3
dei componenti.
Inoltre,
il carattere democratico dell’organizzazione è garantito:
2)
dallo svolgimento dei congressi ogni quattro anni, salvo decisioni
degli organismi dirigenti che ne prevedono l’anticipazione e le
norme per l’indicazione dei congressi straordinari, e
dall’elezione negli stessi degli organismi dirigenti; le vacanze
che si verificheranno, negli organismi dirigenti stessi, tra un
congresso e l’altro, possono essere colmate per cooptazione da
parte degli stessi organi direttivi fino al massimo di un terzo
dei loro componenti e per sostituzione degli organi direttivi
competenti di quei componenti la cui elezione a detti organi
spetta.
3)
dall’applicazione, delle norme nelle elezioni degli organi
direttivi da parte dei congressi, del voto segreto.
ART.
7 - INCOMPATIBILITA’.
La
CGIL ispira il suo comportamento rivendicativo e contrattuale e le
decisioni di ricorrere - quando è necessario - alla pressione
sindacale e allo sciopero, all’obiettivo primario di realizzare
la massima solidarietà fra gli interessi e i diritti delle donne
e degli uomini che lavorano, dei lavoratori italiani e stranieri,
e di salvaguardare la massima unità nell’elaborazione e
nell’azione, nel rispetto delle scelte adottate democraticamente
dalla Confederazione nel suo insieme.
Questo
principio della solidarietà contrappone la CGIL a ogni logica di
tipo corporativo o aziendalistico. La CGIL considera incompatibile
con l’appartenenza alla Confederazione iniziative di singoli e
di gruppi, i quali, mentre ribadiscono la loro adesione formale
alla CGIL promuovono la costituzione di organizzazioni
parasindacali, in competizione con la rappresentatività generale
alla quale tende la CGIL, ovvero promuovono azioni organizzate
che, di fronte alle controparti del sindacato, rompono l’unità
della CGIL come soggetto contrattuale.
L’adesione
alla CGIL è incompatibile con l’appartenenza ad altre
associazioni, comunque denominate, che perseguano obiettivi e
svolgano ruoli e funzioni sindacali, mentre non lo è con
associazioni professionali che non svolgano tale ruolo, ovvero per
le quali i Comitati Direttivi delle Federazioni o sindacati
Nazionali, prevedano espressamente la doppia affiliazione e
vengano definiti patti di unità d’azione e/o convenzioni per
regolare, nella salvaguardia della reciproca autonomia, le modalità
di partecipazione alle diverse fasi negoziali.
L’autonomia
della CGIL si realizza anche fissando le seguenti incompatibilità
con cariche elettive dell’organizzazione ai vari livelli:
-
appartenenza a Consigli di Amministrazione (ad esclusione di
quelli di società promosse dalla CGIL), di Istituti ed Enti
pubblici di ogni tipo e organi di gestione in genere;
-
eventuali deroghe riferite alle cooperative di assistenza,
volontariato, servizi sociali e di abitazione, devono essere
autorizzate dal Centro regolatore competente;
-
appartenenza a organi direttivi di partiti e di altre formazioni
politiche, che non siano di emanazione congressuale, nonchè di
organi esecutivi degli stessi;
-
qualità di componente delle assemblee elettive della Comunità
Europea e quelle dello stato italiano ai diversi livelli
istituzionali; la candidatura a tali assemblee comporta
l’automatica decadenza da ogni incarico esecutivo e la
sospensione dagli organi direttivi di emanazione congressuale;
-assunzione
di incarichi di governo e di gabinetto ai vari livelli
istituzionali; l’incompatibilità scatta dall’accettazione
dell’indicazione a far parte di un esecutivo anche se precedente
all’appuntamento elettorale.
Trascorsi
sei mesi dal cessare delle condizioni che danno luogo a
incompatibilità , l’iscritto sospeso rientra automaticamente
negli organismi direttivi di cui faceva parte.
Analogamente,
si prevede che l’iscritta/iscritto che provenga da esperienze
politiche di natura esecutiva o da assemblee elettive possa far
parte di organismi o ricoprire incarichi di natura esecutiva,
prima che sia trascorso un periodo di sei mesi.
Dà
luogo a incompatibilità anche l’assunzione di incarico di
difensore civico.
A
livello di posto di lavoro e/o lega, per carica di direzione si
intende l’appartenenza agli esecutivi; l’incompatibilità con
l’appartenenza ad assemblee elettive di circoscrizione o di
comune e con cariche di governo locale è limitata al territorio
amministrativo del comune in cui è collegato il luogo di lavoro o
dei comuni facenti capo alla lega.
L’appartenenza
ad organi esecutivi della CGIL a qualsiasi livello è inoltre
incompatibile con la qualità di componente di Commissioni per il
personale, commissioni concorsuale commissioni sussidi e simili.
Le
decadenze previste nel presente articolo sono automatiche. E’
responsabilità della Segreteria della struttura interessata
garantirne la concreta attuazione. A fronte di eventuali
inosservanze, la Segreteria della struttura interessata risponde
della violazione statutaria.
TITOLO
II
Delle
strutture delle forme organizzative
ART.
8 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La
struttura organizzativa della CGIL, in ogni suo assestamento e
specifica attuazione, deve costantemente mirare a promuovere la più
attiva partecipazione degli iscritti e dei lavoratori e il più
efficace impegno verso l’unità sindacale.
Nei
luoghi di lavoro o nel territorio la CGIL identifica
nell’assemblea delle iscritte/iscritti e della Lega SPI, la
propria rappresentanza di base e la prima istanza congressuale
della CGIL e delle sue categorie e dello SPI . L’assemblea
elegge:
a)
il Comitato degli iscritti CGIL o il Direttivo della Lega SPI,
secondo le modalità stabilite dal Comitato Direttivo Nazionale
che ne fissa compiti, funzioni e ruoli nel quadro di
un’affermazione piena degli stessi, quali vere e proprie
strutture orizzontali e verticali;
b)
i delegati ai congressi delle istanze superiori.
La
CGIL SARDA si articola nelle seguenti strutture per la generalità
dei lavoratori, dei pensionati e dei disoccupati;
i
Comitati degli iscritti del posto di lavoro, di lega o
interaziendale; le leghe dei pensionati; i comitati per il lavoro.
la
Camera del Lavoro metropolitana di Cagliari, le Camere del Lavoro
Territoriali di seguito richiamate con le sigle rispettivamente
CDLM Cagliari e CDLT che comprendono le Federazioni o Sindacati
territoriali di categoria;
le
Federazioni regionali di secondo livello;
per
i Sindacati di categoria, in relazione a particolari esigenze
determinate da assetti istituzionali o relative sedi delle
controparti negoziali, previa intesa fra CGIL SARDA e le
Federazioni nazionali della categoria, potranno essere previsti
assetti organizzativi a livello sovraterritoriale.
Ogni
struttura agisce in autonomia, unicamente nel proprio ambito
territoriale ed in quello politico di competenza, ispirandosi al
principio dell’unicità politica dell’organizzazione.
L’azione
della CGIL SARDA favorisce l’autorganizzazione delle donne
attraverso la costituzione dei Coordinamenti Donne a tutti i
livelli.
Spetta
al Comitato Direttivo della CGIL decidere forme specifiche di
rappresentanza delle diversità dei soggetti, anche attraverso la
costituzione di strutture di coordinamento, stabilendone i poteri
e le prerogative, gli ambiti di decisione e/o di proposta e di
consultazione obbligatoria degli stessi da parte degli organismi
dirigenti, le risorse, le modalità della loro composizione e i
livelli ai quali se ne prevede l’esistenza, il loro grado di
autonomia.
La
CGIL SARDA è impegnata inoltre a promuovere forme di aggregazione
degli immigrati, costituendo le strutture che meglio rispondono
alle esigenze degli immigrati presenti nella regione, definendone
ruoli, poteri e competenze, salvaguardando l’autonomia delle
decisioni politiche.
ART.
9 - LA CGIL SARDA
La
CGIL SARDA ha il compito di definire le scelte regionali di
politica economica e sociale e le grandi opzioni territoriali e
settoriali che assumono valenza per l’intera regione.
Relativamente
alle controparti ed alle istituzioni che investono più strutture,
la CGIL SARDA svolge un ruolo di coordinamento tra le stesse .
La
CGIL SARDA ha il compito e la titolarità della politica
organizzativa dell’insieme delle strutture presenti nella
regione.
Al
Comitato Direttivo della CGIL SARDA spetta il compito di tradurre
in norme vincolanti quanto esplicitamente rinviato dal presente
Statuto Regionale oltrechè la decisione, da assumere con la
maggioranza dei 2/3 dei componenti, previo confronto con le
strutture interessate, sulla costituzione o l’eventuale
soppressione della CDLM Cagliari e delle CDLT definendone gli
ambiti territoriali.
La
CGIL SARDA ha il compito di elaborazione e di direzione politica e
organizzativa di tutte le organizzazioni orizzontali e verticali
esistenti nel territorio regionale e promuove e gestisce le
vertenzialità regionali sui temi di interesse generale.
La
CGIL SARDA è centro regolatore e pertanto interviene:
1)
sull’insieme della politica organizzativa nel territorio
regionale; anche per realizzare scelte di razionalizzazione e
decentramento , in grado di garantire maggiore presenza ed
efficienza; a tal fine, concerta con le CDLT e CDLM Cagliari anche
la costituzione di strutture di decentramento organizzativo
(Camere del lavoro municipali o di zona); sulla politica dei
quadri e della loro formazione, per favorire attraverso la mobilità
la pluralità delle esperienze;
2)
sulla redistribuzione delle risorse finanziarie nel territorio di
competenza, in relazione al modello organizzativo previsto nello
Statuto Regionale;
3)
sul regolamento dei trattamenti degli apparati secondo le
decisioni del Comitato direttivo della CGIL SARDA;
4)
nella direzione e coordinamento della politica dei servizi, la cui
responsabilità di indirizzo e controllo è affidata alle diverse
Camere del Lavoro.
La
CGIL SARDA svolge attività formative, di elaborazione e studio,
coordina l’attività svolta dagli enti confederali presenti
nella regione.
ART.
10 - LE CAMERE DEL LAVORO
TERRITORIALI
La
CDLM Cagliari e le CDLT comprendono le organizzazioni sindacali
della CGIL esistenti nell’ambito del proprio territorio
sindacale.
I
Sindacati locali fanno parte della CDLM Cagliari e delle CDLT
attraverso il rispettivo sindacato territoriale.
La
CDLM Cagliari e le CDLT coordinano l’azione sindacale del
proprio territorio, promuovono e gestiscono le vertenzialità
territoriali sui temi di interesse generale, favoriscono una
sempre più elevata capacità autonoma dei Sindacati ad assolvere
i propri specifici compiti, promuovono e tengono viva la
qualificata iniziativa dell’organizzazione sindacale nel suo
complesso, con particolare riguardo ai problemi generali dello
sviluppo economico e del miglioramento delle condizioni di vita
della popolazione lavoratrice; promuovono la costruzione dei
Comitati per il lavoro; sono responsabili degli indirizzi e del
controllo di tutti i servizi del territorio.
La
CDLM Cagliari e le CDLT coordinano l’attività svolta dagli Enti
e Istituti confederali.
ART.
11 - FEDERAZIONI O SINDACATI
REGIONALI DI CATEGORIA.
Le
Federazioni delle categorie e dello SPI, sono organizzate nella
regione, sulla base di quanto disposto dai rispettivi Statuti
nazionali non in contrasto con il presente Statuto, ed in coerenza
con i deliberati della CGIL SARDA sulle politiche organizzative.
ART.
12 -COORDINAMENTI DONNE
I
Coordinamenti Donne sono sedi di relazione politica tra le donne,
di confronto e di scambio delle differenti esperienze, dei
progetti, delle forme di aggregazione e sedi di riflessione e di
elaborazione di proposte politiche e della mediazione fra donne.
I
Coordinamenti Donne si dotano di regole democratiche e trasparenti
in relazione alla loro costituzione e al loro funzionamento.
I
coordinamenti Donne hanno diritto di avanzare proposte in merito
ai contenuti contrattuali e rivendicativi di politica economica e
sociale.
Hanno
diritto di proposta sui criteri e sulle scelte nominative rispetto
all’attuazione del riequilibrio della rappresentanza.
Hanno
altresì diritto di proposta in merito alla convocazione e agli
argomenti da mettere all’ordine del giorno degli organi
dirigenti.
Per
materie e tematiche di particolare rilievo per la condizione delle
donne, le strutture devono confrontarsi con il parere e le
proposte dei coordinamenti Donne.
I
Coordinamenti Donne sono impegnati a promuovere e realizzare il
coinvolgimento attivo nella propria elaborazione e nelle proprie
iniziative di tutte le donne della CGIL a partire dai luoghi di
lavoro e a valorizzare la presenza e il ruolo
dell’organizzazione.
Ogni
struttura della CGIL SARDA dota i Coordinamenti Donne delle
risorse finanziarie necessarie all’espletamento delle loro
funzioni.
ART.
13 - STRUTTURE DI SERVIZIO.
La
CGIL e le sue strutture, al fine di realizzare una efficace tutela
dei diritti individuali degli iscritti e dei lavoratori, in
attività o in pensione, promuove la costituzione dei specifiche
strutture (Istituti, Enti, Società) per l’erogazione di
servizi.
La
finalità della politica dei servizi della CGIL è contribuire,
con pari dignità, alla realizzazione della strategia dei diritti
e della solidarietà, ponendo al centro la dimensione della
persona - utente nel quadro della difesa e dell’avanzamento dei
diritti collettivi.
Per
questo l’attività di servizio della CGIL è da considerarsi una
funzione strategica del sindacato generale e uno strumento
indispensabile per realizzare le finalità istituzionali della
Confederazione. In questo senso, si configura come una specifica
articolazione della CGIL.
Le
strutture di servizio operano nell’ambito degli indirizzi
politico- strategici decisi dai centri regolatori. Godono di piena
autonomia nella gestione e realizzazione del servizi.
Rispondono
dei risultati, oltre che ai propri organi statutari, agli
organismi confederali.
Ciascuna
struttura di servizio è tenuta ad adempiere alla propria missione
istituzionale, nella rigorosa osservanza delle rispettive
normative di riferimento. E’ tenuta, altresì, a sviluppare e
accrescere la qualità del servizio e della tutela, attraverso una
politica di qualificazione delle proprie competenze tecniche,
professionali e gestionali; nonchè a realizzare una gestione
economica del servizio in equilibrio, nel pieno rispetto dei
vincoli legislativi e statutari esistenti.
Nella
valorizzazione della missione specifica di ciascun servizio, la
CGIL, ai vari livelli, sviluppa le necessarie forme di
coordinamento tra i diversi servizi, in modo da realizzare sul
territorio una politica integrata dei servizi stessi, capace di
rispondere in modo unitario alle domande di tutela globale della
persona-utente, attraverso un utilizzo razionale ed efficiente
dell’insieme delle risorse (umane, strumentali, logistiche e
finanziarie) impiegate nell’attività di servizio.
TITOLO
III
Degli
organi
ART.
14 - GLI ORGANI DELLE
STRUTTURE DELLA CGIL SARDA
Sono
organi deliberanti della CGIL SARDA, della CDLM Cagliari, delle
CDLT, delle Categorie Regionali e Territoriali, del Comitato degli
Iscritti: i rispettivi congressi e Comitati Direttivi.
Sono
organi esecutivi della CGIL SARDA, della CDLM Cagliari, delle CDLT,
delle Categorie Regionali e Territoriali:
le
Segreterie.
Sono
organi di indirizzo della CGIL SARDA, della CDLM Cagliari, delle
CDLT, delle Segreterie Regionali e Territoriali, l’assemblea
generale dei quadri e dei Comitati degli iscritti e delle Leghe
dei pensionati, i Coordinamenti e le consulte tematiche.
Sono
organi di controllo amministrativo della CGIL SARDA, della CDLM
Cagliari, della CDLT, delle Categorie Regionali Territoriali : il
Collegio dei Sindaci.
Esclusivamente
al livello della CGIL SARDA sono istituiti i seguenti organi:
di
controllo amministrativo: gli Ispettori;
di
giurisdizione disciplinare interna: il Comitato di Garanzia;
di
garanzia statutaria e regolamentare : il Collegio di Verifica
ART.
15 - IL CONGRESSO
Il
Congresso è il massimo organo deliberante della CGIL SARDA ,
delle CDLM Cagliari e delle CDLT, delle Federazioni di Categoria
Regionali e Territoriali, del Comitato degli iscritti e della Lega
SPI.
Esso
viene convocato ogni quattro anni e ogni qualvolta la
sua
convocazione sia deliberata dal Comitato direttivo della struttura
o richiesta da almeno un decimo delle iscritte/iscritti.
Il
Comitato Direttivo della CGIL deciderà, con maggioranza dei 3/4
dei componenti, un apposito regolamento per lo svolgimento dei
congressi garantendo l’attuazione dei principi di cui all’art.
6 del presente Statuto e le normative vincolanti, deliberate dal
Comitato direttivo stesso, in applicazione del medesimo articolo
dello Statuto.
Nelle
assemblee di base il dibattito è aperto a tutti i lavoratori,
mentre la possibilità di votare e di essere eletti è riservata
alle iscritte/iscritti nelle modalità previste dal Regolamento
congressuale.
Le
norme per l’organizzazione dei congressi ai vari livelli e per
l’elezione dei delegati ai congressi nei successivi gradi di
competenza- nel rispetto di quanto previsto al comma 2 del
presente articolo- del massimo organo dirigente dell’istanza per
la quale è indetto il congresso; tale organo deve anche stabilire
il rapporto tra numero di iscritte/iscritti e numero dei delegati
da eleggere.
Compiti
dei congressi delle strutture della CGIL SARDA sono:
1)
Concorrere alla definizione degli orientamenti generali della
CGIL;
2)
Definire le politiche relative al proprio ambito.
3)
Eleggere rispettivamente: il Comitato Direttivo della CGIL SARDA,
della CDLM Cagliari, delle CDLT, delle Categorie Regionali e
Territoriali, del Comitato degli iscritti.
4)
Eleggere il Collegio dei Sindaci rispettivamente: della CGIL
SARDA, della CDLM Cagliari e delle CDLT, delle Categorie Regionali
e Territoriali.
5)
Eleggere il Comitato di Garanzia della CGIL SARDA
Al
Congresso della CGIL SARDA compete deliberare sulla modifica del
proprio Statuto.
Tali
decisioni saranno valide solo se prese a maggioranza qualificata
dei 3/4 dei voti rappresentati.
Il
Congresso delibera sull’ordine dei propri lavori e verifica i
poteri dei delegati.
Il
Congresso ordinario della CGIL SARDA, della CDLM Cagliari e delle
CDLT, delle Federazioni o Sindacati di Categoria Regionali e
Territoriali, vengono convocati in concomitanza con il percorso
congressuale confederale delle CGIL.
I
Congressi straordinari della CGIL SARDA, della CDLM Cagliari,
delle CDLT, delle Federazioni o Sindacati Regionali e Territoriali
di Categoria, dello SPI, sono convocati in conformità del
presente Statuto.
ARTI.
16 - COMITATI DIRETTIVI CGIL SARDA E SUE STRUTTURE.
I
Comitati Direttivi della CGIL SARDA, della CDLM Cagliari, delle
CDLT, delle Categorie Regionali e territoriali, dei Comitati degli
iscritti sono il massimo organo deliberante fra un congresso e
l’altro.
I
Comitati Direttivi della CGIL SARDA, delle CDLT, della CDLM
Cagliari, delle Federazioni Regionali e Territoriali di Categoria,
sono eletti dai relativi congressi che fissano il numero dei
componenti.
Le
vacanze che si verificassero, tra un congresso e l’altro,
possono essere colmate per cooptazione da parte dello stesso
organo direttivo, fino al massimo di un terzo dei suoi componenti,
e per sostituzione decisa dal direttivo medesimo. Qualora ricorra
una motivata necessità politica di allargamento del gruppo
dirigente le cooptazioni possono essere decise fino ad un massimo
di un decimo del numero fissato dal congresso. Tali decisioni sono
assunte a maggioranza dei componenti il Direttivo.
-
I Comitati Direttivi provvedono alle sostituzioni di componenti,
dimissionari o decaduti, del Comitato di garanzia, degli Ispettori
del Collegio dei Sindaci, nelle forme previste dal presente
Statuto.
-
I Comitati Direttivi di doteranno di un regolamento atto a
garantirne il suo corretto funzionamento ed eleggeranno un
Presidente o una Presidenza, fissandone la durata dell’incarico.
-
I Comitati Direttivi sono convocati dalla Presidenza in accordo
con la Segreteria almeno una volta a trimestre o ogni qualvolta la
sua convocazione sia richiesta secondo le modalità previste dal
regolamento.
-
I Comitati Direttivi eleggeranno il Segretario Generale e la
Segreteria.
I
Comitati Direttivi possono decidere l’istituzione di un
coordinamento con funzioni di direzione operativa, espressione
delle funzioni in cui si articola la CGIL SARDA.
I
Comitati Direttivi possono convocare Assemblee con funzioni di
indirizzo politico ( Conferenze di organizzazione, di programma,
dei quadri e delegati, delle lavoratrici ecc) fissandone i criteri
e le modalità di composizione e di partecipazione.
-
Le decisioni dei Comitati Direttivi sono assunte a maggioranza
semplice dei votanti, fatte salve le normative per le quali
dispone diversamente il presente Statuto.
La
Presidenza e la direzione degli Enti e Istituti confederali
partecipano al Comitato Direttivo della CGIL SARDA, della CDLM
Cagliari e delle CDLT. Le stesse presentano annualmente al
Comitato Direttivo Confederale competente la relazione
sull’attività svolta, ivi compresa la situazione economica e
patrimoniale.
Al
Comitato Direttivo della CGIL SARDA sono affidati i compiti di
dirigere la Confederazione nell’ambito degli orientamenti decisi
dal Congresso Confederale, di impostare le iniziative di portata
generale, di verificare il complesso dell’attività sindacale,
di assicurare il necessario coordinamento delle strutture in cui
la CGIL SARDA si articola, di provvedere alla convocazione
ordinaria e straordinaria del Congresso Confederale.
Al
Comitato Direttivo della CGIL SARDA è affidato, altresì, il
compito di deliberare, in apposite sessioni, sulle materie
rinviate dal presente Statuto e sulle normative in materia di
regolamento del personale di amministrazione e canalizzazione, di
regole relative alla vita interna e ai comportamenti dei gruppi
dirigenti.
Ognuna
di queste deliberazione deve contenere le sanzioni in caso di
mancato rispetto delle stesse. In materia amministrativa tali
sanzioni possono arrivare fino all’interruzione del rapporto di
lavoro, e alla cessazione dell’aspettativa e del distacco
sindacale.
Il
Comitato Direttivo della CGIL SARDA stabilisce i settori
d’iniziativa e di presenza nei quali operare con Enti, Istituti
confederali, Società, associazioni. Ne decide la costituzione o
la soppressione e, se del caso, lo Statuto, l’eventuale
articolazione territoriale, la nomina degli organismi dirigenti.
Spetta
al Comitato Direttivo della CGIL, su proposta del Centro
regolatore interessato- qualora un organo direttivo o esecutivo di
organizzazioni della CGIL assuma e confermi posizioni e
comportamenti che siano incompatibili con l’appartenenza alla
CGIL, perchè in contrasto con i principi e le norme fondamentali
dello Statuto (e le normative conseguenti) o, analogamente, degli
Statuti delle CGIL regionali e delle Federazioni o sindacati
nazionali di categoria e dello SPI, con norme amministrative,
compresi i ripetuti e immotivati deficit di bilancio, o perchè
rendono impossibile la corretta direzione della struttura, al
punto da ledere l’immagine della Confederazione- decidere, con
maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, lo scioglimento di
detto organo. Il Comitato Direttivo Nazionale delle CGIL nomina,
quindi, un Commissario con poteri dell’organismo disciolto che
dovrà ristabilire le condizioni di una positiva direzione ,
oppure organizzare, entro 6 mesi dalla nomina, il Congresso
straordinario dell’organizzazione interessata. Nella delibera
del Comitato Direttivo della CGIL dovranno essere indicate le
motivazioni del provvedimento.
Spetta
al Comitato Direttivo definire norme di comportamento- per i casi
di azioni sindacali che interessino più categorie o servizi
essenziali di pubblica utilità- che garantiscano che le stesse
siano decise d’intesa , dei rispettivi ambiti, con le Camere del
lavoro territoriali o metropolitane, la CGIL regionale e che
esercitino in un quadro di salvaguardia dell’utenza. Tali norme
conterranno le relative sanzioni nel caso di non rispetto.
-
Il Comitato Direttivo della CGIL delibera sulle modalità e forme
di rapporto con l’associazionismo democratico sulla doppia
affiliazione con associazioni professionali.
ART.
17- SEGRETERIE CGIL SARDA E
SUE STRUTTURE
Le
Segreterie sono gli organi che attuano le decisioni dei rispettivi
Comitati Direttivi, a cui rispondono della propria attività.
Le
Segreterie funzionano e decidono collegialmente e si riuniscono su
proposta del Segretario generale o su richiesta di un quarto dei
suoi componenti.
Ogni
componente della Segreteria - sulla base dell’incarico operativo
affidatogli dalla stessa, su proposta del Segretario generale -
risponde del suo operato all’organo esecutivo.
La
Segreteria, su proposta del Segretario generale, può revocare,
motivatamente, l’incarico operativo. Dell’incarico affidato ai
singoli componenti o alla revoca dello stesso, deve essere data
comunicazione tempestiva al Comitato Direttivo, in un’apposita
riunione.
La
Segreteria si doterà di un regolamento di funzionamento che
normerà il proprio processo decisionale.
La
Segreteria provvede all’organizzazione e al funzionamento dei
dipartimenti, uffici e servizi della CGIL SARDA ne coordina
l’attività nei vari campi: nomina i funzionari confederali e i
collaboratori tecnici; presenta al Comitato Direttivo, per
l’approvazione, i bilanci della Confederazione.
Su
proposta dei rispettivi Segretari generali, le Segreterie della
CGIL SARDA, della CDLM Cagliari, delle CDLT, possono altresì
nominare un Vice Segretario generale con funzioni vicarie.
La
Segreteria della CGIL SARDA assicura la gestione continuativa
della CGIL SARDA, che rappresenta in tutte le interlocuzioni
politiche e sindacali esterne, di valenza regionale.
La
Segreteria della CGIL SARDA delibera in tutta le situazioni che
rivestono carattere di urgenza.
La
Segreteria della CGIL SARDA assicura altresì la direzione
quotidiana delle attività confederali, con un rapporto costante
con le CDLT, con la CDLM Cagliari, con i Sindacati Regionali e
Territoriali, e con gli Enti e Istituti confederali, presenti
nella regione.
Analogamente
le Segreterie delle CDLT e CDLM Cagliari assicurano la direzione
quotidiana delle attività confederali, con un rapporto costante
con le categorie e i sindacati territoriali.
Rappresentano
legalmente la CGIL SARDA, la CDLM Cagliari, le CDLT , le Categorie
Regionali e Territoriali di fronte a terzi e in giudizio :
a)
I Segretari Generali delle rispettive strutture per tutte le
materie ad eccezione di quelle previste al punto successivo;
b)
altra persona, nominata con formale delibera della relativa
Segreteria, per tutti i negozi giuridici di carattere
amministrativo, fiscale, previdenziale, finanziario della
sicurezza del lavoro; con analoga delibera le medesime Segreterie
possono revocare in qualsiasi momento e senza preavviso tale
nomina, provvedendo contestualmente alla formalizzazione di una
nuova nomina: di tali delibere vengono formalmente informati i
Comitati Direttivi.
In
caso di impedimento o di assenza, la rappresentanza di cui al
punto a) è affidata al Vice Segretario o, in assenza o per
impedimento di questi, ad altro componente della Segreteria.
ART.
18 - COLLEGIO DEI SINDACI
I
Collegi dei Sindaci revisori sono gli organi di controllo
dell’attività amministrativa, delle rispettive strutture della
CGIL SARDA di cui all’art. 8 del presente Statuto. Essi sono
composti da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti a
voto palese dai rispettivi congressi.
Nel
caso in cui, per effetto di diminuzione o decadenza dei componenti
del Collegio, il numero di supplenti si riducesse a uno, il
Comitato Direttivo può provvedere a sostituzioni.
Per
i Collegi dei Sindaci, i componenti eletti a farne parte tenuto
conto della delicatezza dei compiti e delle funzioni a cui vengono
chiamati, devono rispondere a requisiti di specifica competenza,
serietà ed esperienza e non devono avere responsabilità
amministrative dirette nell’ambito dell’organizzazione.
Ogni
Collegio dei Sindaci accompagna con una propria relazione il
bilancio della rispettiva struttura controlla periodicamente
l’andamento amministrativo e verifica la regolarità delle
strutture e dei documenti contabili.
Ogni
Collegio dei sindaci presenta ai rispettivi congressi una
relazione complessiva sui bilanci per il periodo intercorrente dal
Congresso precedente.
I
Collegi dei sindaci eleggono nel proprio seno una Presidenza cui
spetterà la responsabilità della convocazione e del
funzionamento del Collegio stesso.
I
Presidenti dei Sindaci revisori sono invitati alle riunioni del
Comitato direttivo delle rispettive strutture.
ART.
19 - ISPETTORI
Gli
ispettori sono organo costituito e nominato dal Direttivo della
CGIL SARDA.
Sono
scelti fra le iscritte e iscritti CGIL SARDA che, avendo i
requisiti di competenza necessari, non ricoprono incarichi o
funzioni di direzione politica e di carattere amministrativo.
Gli
ispettori sono vincolanti al massimo di riservatezza, sia nella
fase istruttoria sia ad indagine conclusa. La violazione di tale
comportamento determina un’immediata verifica nel Comitato
direttivo competente.
Essi
hanno compiti ispettivi riferiti alla regolare canalizzazione
delle risorse, alla corretta applicazione dei regolamenti del
personale, alla correttezza dei rapporti amministrativi con Enti
istituti confederali , società e associazioni promosse dalle
strutture di riferimento, nonchè quelli a loro assegnati dal
Comitato Direttivo della CGIL SARDA
Si
attivano su esplicito mandato conferito da organismi dirigenti e
da strutture e riferiscono i risultati delle ispezioni ad essi,
oltreché, se del caso, al Collegio dei Sindaci di riferimento.
Nel caso le ispezioni riguardino tematiche che coinvolgono più
strutture, riferiscono i risultati delle ispezioni ai Centri
regolatori interessati.
L’attività
degli Ispettori della CGIL si sviluppa nei confronti dei centri
regolatori.
Il
coordinamento degli ispettori è invitato alle riunioni del
Comitato Direttivo.
ART.
- 20 - COMITATO DI GARANZIA.
I
Comitati di garanzia costituiscono la struttura di giurisdizione
disciplinare interna cui è demandato il potere di inchiesta e di
sanzione in base all’art. 25 del presente Statuto nei riguardi
delle/gli iscritte alla CGIL.
Sono
composti da quattro componenti effettivi e altrettanti supplenti -
invitati permanenti- con funzioni di surroga dei componenti
effettivi assenti, rappresentanti in pari percentuali di strutture
orizzontali e verticali.
Sono
eletti a voto palese dai congressi della CGIL e della CGIL SARDA a
maggioranza qualificata di almeno il 75 per cento dei votanti, tra
le iscritte/ iscritti con un minimo di 10 anni di anzianità di
iscrizione e con riconosciuto prestigio, autonomia e indipendenza.
Nel
caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenza di componenti
del Comitato, il numero di supplenti si riducesse a due, il
comitato direttivo può provvedere a sostituzioni, con voto a
maggioranza del 75 per cento dei votanti.
L’appartenenza
al Comitato di Garanzia è incompatibile con incarichi esecutivi
dello stesso livello.
Ogni
componente del Comitato è vincolato al massimo di riservatezza
sia nella fase istruttoria che a indagine conclusa, tranne
successivamente alle delibere approvate e relativamente al solo
contenuto delle delibere stesse. Nel comitato di Garanzia il
soggetto cui compete l’istruttoria non può coincidere con colui
che esprime il giudizio finale.
La
violazione di tale comportamento determina una verifica immediata
all’interno del Comitato, che verrà riportata al Collegio
statutario nazionale.
Ogni
intervento tendente a condizionare l’operato e il giudizio del
Comitato di garanzia, esercitano sia sull’intero Comitato che
sui singoli comportanti, è considerato violazione grave e lesiva
dell’autonomia e dell’indipendenza di questa funzione. Esso
comporta obbligatoriamente l’attivazione di una indagine
specifica promossa direttamente dal Comitato interessato e da
quello superiore.
Il
Comitato elegge nel proprio seno una presidenza cui spetterà la
responsabilità della convocazione e del funzionamento del
Comitato stesso.
Il
Presidente del Comitato di Garanzia della CGIL SARDA è invitato
alle riunioni del Comitato Direttivo Regionale.
Il
Comitato di Garanzia di prima istanza e costituito presso la CGIL
SARDA.
Il
Comitato di Garanzia presso la CGIL decide, in ultima istanza, sui
ricorsi contro le decisioni delle istanze inferiori limitatamente
alla verifica delle regolarità della procedura seguita.
Le
decisioni dei Comitati di Garanzia sono assunte con una
maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti. Le modalità di
procedura sui provvedimenti disciplinari e sul funzionamento
interno dei Comitati di Garanzia sono determinate da un apposito
regolamento varato dal Comitato di Garanzia Nazionale.
ART.
21 - COLLEGIO DI VERIFICA.
Il
Collegio di verifica è costituito nella CGIL SARDA, nelle
Federazioni o sindacati nazionali di categoria e nello SPI
Nazionale. E’ composto da cinque componenti e altrettanti
supplenti con funzioni di surroga degli assenti.
Esso
è eletto a voto palese dai Congressi, della CGIL SARDA, delle
Federazioni o sindacati nazionali di categoria e dello SPI
nazionale a maggioranza qualificata di almeno il 75 per cento dei
votanti, tra le iscritte/iscritti con un minimo di 1o anni di
anzianità di iscrizione e con riconosciuto prestigio, autonomia e
indipendenza.
Nel
caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenza di componenti
del Collegio, il numero dei supplenti si riducesse a tre, il
Comitato Direttivo competente può provvedere alle sostituzioni,
con voto a maggioranza del 75 per cento dei votanti.
Il
Collegio di verifica, su richiesta di uno o più iscritte/iscritti
o di una struttura, svolge indagini e controlli sulle procedure, e
sugli atti dei vari organismi e dei dirigenti e funzionari
sindacali, in relazione alla loro rispondenza alle norme
statutarie e regolamentari e alle decisioni regolarmente assunte
dagli organi di ogni struttura della CGIL, con possibilità di
esprimere parere vincolante e, nei casi più gravi, di annullare
totalmente o parzialmente atti giudicati irregolari.
Il
Collegio di verifica presso la CGIL SARDA ha giurisdizione
sull’attività delle strutture confederali di livello inferiore,
compresi i Comitati degli iscritti.
Il
Collegio di verifica delle Federazioni o sindacati nazionali di
categoria e dello SPI nazionale ha giurisdizione sull’attività
delle strutture categoriali di livello inferiore.
Contro
le decisioni dei Collegi di verifica delle CGIL regionali e delle
Federazioni o Sindacati nazionali di categoria e dello SPI
nazionale è possibile il ricorso , in seconda e ultima istanza,
al Collegio statutario della CGIL nazionale.
Le
decisioni del Collegio di verifica sono assunte con una
maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti.
Le
modalità di procedura e funzionamento interno dei Collegi di
verifica sono determinate da un apposito regolamento varato dagli
stessi; il Collegio elegge nel proprio seno una Presidenza.
I
componenti effettivi dei Collegi di verifica sono inviati al
Comitato
Direttivo della struttura corrispondente.
TITOLO
IV
Dell’amministrazione
ART.
22 - CONTRIBUTI SINDACALI E
SOLIDARIETA’.
La
CGIL, in quanto libera associazione, realizza la propria autonomia
finanziaria mediante contribuzione volontaria dei lavoratori; ciò
avviene con la tessera, con la firma da parte delle/gli
iscritte/iscritti della delega per la trattenuta delle quote
sindacali sulla retribuzione, con la contribuzione mensile, con
sottoscrizioni autorizzate di volta in volta dagli organi
dirigenti delle strutture CGIL che ne hanno la facoltà, con
contributi volontari di singoli lavoratori. sono lecite altre
forme di sostegno, purché mantengano la caratteristica della
volontarietà e siano espressamente finalizzate oltre che
regolamentate e iscritte a bilancio nella voce
"entrate".
L’utilizzo
dei proventi derivanti dalla prestazione di servizi e regolato dal
Comitato Direttivo della CGIL.
La
contribuzione sindacale è stabilita secondo le modalità decise
dal Comitato Direttivo della CGIL.
Le
contribuzioni versate dai lavoratori a qualsiasi titolo sono
patrimonio collettivo di tutta la CGIL e sono vincolate alla
normativa generale sui finanziamenti e sui riparti.
I
riparti devono essere effettuati in modo automatico, garantendo la
regolarità dei finanziamenti a tutte le strutture mediante il
metodo della canalizzazione.
Non
è ammessa per alcuna struttura la possibilità di utilizzare
percentuali di riparto spettanti ad altre strutture.
Nell’ambito
della normativa generale stabilita dal C.D. nazionale della CGIL,
valevole indistintamente per tutte le istanze, la CGIL SARDA
decide nel suo Direttivo i criteri di riparto conseguenti a tale
normativa, limitatamente alle proprie attribuzioni.
1)
La CGIL CGIL SARDA, la CDLM Cagliari, le CDLT, le Federazioni
Regionali e Territoriali di Categoria, non possono distribuire,
anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, riserve o
capitale, durante la vita dell’ associazione salvo diverse
disposizioni legislative.
2)
Il patrimonio della CGIL SARDA, della CDLM Cagliari,delle CDLT,
delle Federazioni Regionali e Territoriali di categoria in caso di
scioglimento e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà
attribuito ad altra istanza della CGIL designata dal Centro
regolatore competente sentito l’organismo di controllo previsto
dall’art. 3 comma 190 , dalla legge 23 dicembre 1996 n. 662.
3)
La quota associativa e i contributi sindacali sono intrasmissibili
e non danno luogo ad alcuna rivalutazione.
ART.
23 - ATTIVITA’
AMMINISTRATIVA
L’attività
amministrativa della CGIL deve basarsi su una politica dei costi e
dei ricavi correlati alle esigenze e alle possibilità economiche
di ciascuna struttura e su una regolamentare tenuta contabile,
tecnicamente corretta e documentata, basata su criteri di verità,
di chiarezza e trasparenza.
A
questo fine devono essere osservate le seguenti norme:
a)
predisposizione annuale , da parte delle Segreterie di ogni
struttura, attraverso l’applicazione del modello di " Piano
unico dei conti; del Bilancio consuntivo e del Bilancio preventivo
composto da stato patrimoniale, Conto economico, relazione
illustrativa del Bilancio e del rendiconto delle spese sostenute
per l’INCA;
b)
il Comitato Direttivo di ogni struttura è chiamato ad approvare
il bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell’anno
successivo a quello di riferimento e il bilancio preventivo entro
il mese di dicembre dell’anno precedente a quello di
riferimento;
c)
ogni struttura deve tenere la contabilità a disposizione del
Collegio dei sindaci revisori, delle istanze direttive della
struttura interessata e delle strutture di livello superiore che
hanno la facoltà di esercitare il controllo amministrativo;
d)
l’attività amministrativa dei comitati degli iscritti e dei
Comitati per il lavoro potrà essere ricompresa in quella delle
strutture di livello superiore con l’ausilio di specifici
regolamenti finanziari approvati dai centri regolatori;
e)
i bilanci consuntivi e preventivi devono essere annualmente resi
pubblici con mezzi di comunicazione idonei fra le/gli iscritte/i
alle rispettive strutture.
Le
norme del presente articolo si applicano, anche alle strutture che
non sono istanza congressuale, ma che hanno autonomia finanziaria
delegata.
ART.
24 - AUTONOMIA AMMINISTRATIVA.
La
CGIL SARDA, la CDLM Cagliari, le CDLT, le Federazioni Sindacati di
Categoria ai vari livelli, gli Enti e Istituti Confederali sono
associazioni giuridicamente e amministrativamente autonome e,
pertanto, in quanto strutture diverse, non rispondono delle
obbligazioni assunte da qualsiasi organizzazione, ad esse
aderente, salvo quanto stabilito diversamente dai singoli Statuti
in virtù di norme di legge.
A
fronte di eventuali decisioni amministrative, assunte da singoli
dirigenti, al di fuori di orientamenti assunti in organismi
dirigenti collegiali, o comunque al di fuori delle regole decise
dall’ organizzazione che comportino oneri alle strutture
dirette, la CGIL SARDA e le sue strutture possono rivalersi, nelle
forme e nelle modalità consentire dalle leggi vigenti, sui
responsabili di tali decisioni arbitrarie.
TITOLO
V
Della
Giurisdizione interna
ART.
25 - SANZIONI DISCIPLINARI.
E’
passibile di sanzioni disciplinari l’iscritta o l’iscritto il
cui comportamento sia contrario ai principi di democrazia e di
garanzia di altre/altri iscritte/i o risulti lesivo per
l’organizzazione sindacale o configuri violazione di principi e
norme dello Statuto.
Le
sanzioni applicabili, in ordine di gravità sono le seguenti:
a)
Biasimo scritto;
b)
sospensione da tre a dodici mesi dall’esercizio delle facoltà
d’iscritta/o;
c)
in caso di iscritta/o con incarichi di dirigente a qualsiasi
livello,destituzione dalla/e carica/che sindacale/i ricoperta/e;
d)
espulsione dall’organizzazione.
Tali
sanzioni vengono irrogate, in relazione al tipo e alla gravità
dell’infrazione, per :
a)
Comportamenti e atteggiamenti in contrasto con i principi
fondamentali dello Statuto; con le regole in esso precisate; con
le corrette norme di leale comportamento nell’organizzazione;
con le norme fissate nei regolamenti approvati dagli organi
statutari. La violazione, in particolare, delle norme elettorali
comporta la decadenza dagli incarichi sindacali di carattere
elettivo e la ineleggibilità, per almeno due anni, a qualunque
incarico;
b)
molestie e ricatti sessuali;
c)
reati dolosi, esclusi in ogni caso quelli di opinione;
d)
atti affaristici e di collusione con la controparte.
In
casi di particolare gravità, derivati da sottoposizione a
procedimenti penali, con esclusione dei reati di opinione e,
comunque, nei casi di provvedimenti restrittivi della libertà
della persona, la Segreteria competente può sospendere
cautelativamente l’iscritto dalla carica ricoperta e
dall’esercizio delle facoltà di iscritto, per il tempo
strettamente necessario all’inchiesta e alla decisione di prima
istanza e all’esame dell’eventuale ricorso. Il Comitato
Direttivo relativo dovrà, entro 30 giorni, ratificare tale
decisione. La sospensione cautelativa non costituisce sanzione
disciplinare.
Le
norme disciplinari interne non sostituiscono il alcun modo
l’obbligo generale (da parte delle segreterie delle strutture
interessate) della comunicazione all’autorità giudiziaria di
tutti i fatti penalmente illeciti nei confronti
dell’organizzazione, Nè sostituiscono il diritto ad eventuali
azioni civili per il risarcimento dei danni subiti
dall’organizzazione.
ART.
26 - DIVIETO DI FUMARE
E’
fatto divieto di fumare nelle riunioni di ogni livello confederale
e di categoria.
ART.
27 - NORMA FINALE
Per
quanto non espressamente contenuto nel presente Statuto, valgono
le norme dello Statuto della CGIL.
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