LEGGE 20 maggio 1970, n.
300 (Statuto dei lavoratori)
Norme sulla
tutela della libertà e dignità del lavoratori, della libertà
sindacale e dell'attività sindacale nel luoghi di lavoro e norme
sul collocamento.
Titolo
I - Della libertà e dignità del lavoratore
ART. 1. - Libertà di opinione.
ART. 2. - Guardie giurate.
ART. 3. - Personale di vigilanza.
ART. 4. - Impianti audiovisivi.
ART. 5. - Accertamenti sanitari.
ART. 6. - Visite personali di controllo.
ART. 7. - Sanzioni disciplinari.
ART. 8. - Divieto di indagini sulle opinioni.
ART. 9. - Tutela della salute e dell'integrità
fisica.
ART. 10. - Lavoratori studenti.
ART. 11. - Attività culturali, ricreative e
assistenziali.
ART. 12. - Istituti di patronato.
ART. 13. - Mansioni del lavoratore.
Titolo II -
Della libertà sindacale
ART. 14. - Diritto di associazione e di
attività sindacale.
ART. 15. - Atti discriminatori.
ART. 16. - Trattamenti economici collettivi
discriminatori.
ART. 17. - Sindacati di comodo.
ART. 18. - Reintegrazione nel posto di lavoro.
Titolo III
- Dell'attività sindacale
ART. 19. - Costituzione delle rappresentanze
sindacali aziendali.
ART. 20. - Assemblea.
ART. 21. - Referendum.
ART. 22. - Trasferimento dei dirigenti delle
rappresentanze sindacali aziendali.
ART. 23. - Permessi retribuiti.
ART. 24. - Permessi non retribuiti.
ART. 25. - Diritto di affissione.
ART. 26. - Contributi sindacali.
ART. 27. - Locali delle rappresentanze
sindacali aziendali.
Titolo
IV - Disposizioni varie e generali
ART. 28. - Repressione della condotta
antisindacale.
ART. 29. - Fusione delle rappresentanze
sindacali aziendali.
ART. 30. - Permessi per i dirigenti provinciali
e nazionali.
ART. 31 - Aspettativa dei lavoratori chiamati a
funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali
provinciali e nazionali.
ART. 32. - Permessi ai lavoratori chiamati a
funzioni pubbliche elettive
Titolo V -
Norme sul collocamento
ART. 33. - Collocamento.
ART. 34. - Richieste nominative di manodopera.
Titolo
VI - Disposizioni finali e penali
ART. 35. - Campo di applicazione.
ART. 36. - Obblighi dei titolari di benefici
accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche.
ART. 37. - Applicazione ai dipendenti da enti
pubblici.
ART. 38. - Disposizioni penali.
ART. 39. - Versamento delle ammende al Fondo
adeguamento pensioni.
ART. 40. - Abrogazione delle disposizioni
contrastanti.
ART. 41 - Esenzioni fiscali.
TITOLO
I
DELLA LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE
ART. 1
- Libertà di opinione.
I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e
di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro
opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel
rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della
presente legge.
ART.
2 - Guardie giurate.
Il datore di lavoro può impiegare le guardie
particolari giurate, di cui agli articoli 133 e seguenti del
testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773,
soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale.
Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o
fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio
aziendale.
È fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza
sull'attività lavorativa le guardie di cui al primo comma, le
quali non possono accedere nei locali dove si svolge tale
attività, durante lo svolgimento della stessa, se non
eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai
compiti di cui al primo comma.
In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare
giurata delle disposizioni di cui al presente articolo,
l'Ispettorato del lavoro ne promuove presso il questore la
sospensione dal servizio, salvo il provvedimento di revoca della
licenza da parte del prefetto nei casi più gravi.
ART.
3 - Personale di vigilanza.
I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla
vigilanza dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai
lavoratori interessati.
ART.
4 - Impianti audiovisivi.
È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre
apparecchiature per finalità di controllo a distanza
dell'attività dei lavoratori.
Gli impianti e le
apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze
organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma
dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza
dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto
previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure,
in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di
accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato
del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali
impianti.
Per gli impianti
e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle
caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in
mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o
con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede
entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge,
dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le
modalità di uso degli impianti suddetti.
Contro i
provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti
secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze
sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione
interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo
art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del
provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
ART.
5. - Accertamenti sanitari.
Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla
idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del
lavoratore dipendente.
Il controllo
delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto
attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali
competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di
lavoro lo richieda.
Il datore di lavoro ha facoltà
di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di
enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
ART.
6. - Visite personali di
controllo.
Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate
fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela
del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli
strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti.
In tali casi le
visite personali potranno essere effettuate soltanto a condizione
che siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che siano
salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che
avvengano con l'applicazione di sistemi di selezione automatica
riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori.
Le ipotesi nelle
quali possono essere disposte le visite personali, nonché, ferme
restando le condizioni di cui al secondo comma del presente
articolo, le relative modalità debbono essere concordate dal
datore di lavoro con le rappresentanze sindacali aziendali oppure,
in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di
accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato
del lavoro.
Contro i
provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro di cui al precedente
comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali
o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i
sindacati dei lavoratori di cui al successivo articolo 19 possono
ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento,
al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
ART.
7. - Sanzioni disciplinari.
Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in
relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed
alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere
portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo
accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è
stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano .
Il datore di
lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei
confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato
l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa .
Il lavoratore
potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Fermo restando
quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604 , non possono
essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti
definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può
essere disposta per un importo superiore a quattro ore della
retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla
retribuzione per più di dieci giorni.
In ogni caso, i
provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non
possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni
dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
Salvo analoghe
procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma
restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il
lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare
può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo
dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca
mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro
e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed
arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e
da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di
accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La
sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte
del collegio.
Qualora il datore
di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli
dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in
seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione
disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce
l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa
fino alla definizione del giudizio.
Non può tenersi
conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due
anni dalla loro applicazione.
ART.
8. - Divieto di indagini sulle
opinioni.
È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione,
come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di
effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni
politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti
non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine
professionale del lavoratore.
ART.
9. - Tutela della salute e
dell'integrità fisica.
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di
controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la
ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a
tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
ART.
10. - Lavoratori studenti.
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di
studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di
qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente
riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio
legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza
ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a
prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi
settimanali.
I lavoratori
studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove
di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri
retribuiti.
Il datore di
lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni
necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo
comma.
ART.
11. - Attività culturali,
ricreative e assistenziali.
Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse
nell'azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai
rappresentanti dei lavoratori.
Le rappresentanze
sindacali aziendali, costituite a norma dell'art. 19, hanno
diritto di controllare la qualità del servizio di mensa secondo
modalità stabilite dalla contrattazione collettiva .
ART.
12. - Istituti di patronato.
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per
l'adempimento dei compiti di cui al D.Lgs.C.P.S. 29 luglio 1947,
n. 804, hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro
attività all'interno dell'azienda, secondo le modalità da
stabilirsi con accordi aziendali.
ART.
13. - Mansioni del lavoratore.
L'articolo 2103 del codice civile è sostituito dal seguente:
“Il prestatore
di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato
assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che
abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle
ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della
retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il
prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività
svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la
medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore
assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo
fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre
mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad
un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e
produttive.
Ogni patto
contrario è nullo”.
TITOLO
II DELLA LIBERTA' SINDACALE
ART.
14. - Diritto di associazione e di attività
sindacale.
Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di
svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori
all'interno dei luoghi di lavoro.
ART.
15. - Atti
discriminatori.
È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
a) subordinare
l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non
aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne
parte;
b) licenziare un
lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o
mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o
recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o
attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno
sciopero.
Le disposizioni
di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti
diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale,
di lingua o di sesso.
ART.
16. - Trattamenti
economici collettivi discriminatori.
È vietata la concessione di trattamenti economici di maggior
favore aventi carattere discriminatorio a mente dell'articolo 15.
Il pretore, su
domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la
discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni
sindacali alle quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti,
condanna il datore di lavoro al pagamento, a favore del fondo
adeguamento pensioni, di una somma pari all'importo dei
trattamenti economici di maggior favore illegittimamente
corrisposti nel periodo massimo di un anno.
ART.
17. - Sindacati di
comodo.
È fatto divieto ai datori di lavoro ed alle associazioni di
datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o
altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.
ART.
18. - Reintegrazione
nel posto di lavoro.
(*) I primi 5 commi hanno così
sostituito i commi primo e secondo per effetto dell’art.1 –
Legge n. 108/1990
Ferme restando l'esperibilità
delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio
1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara
inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della
predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta
causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a
norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore
e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale,
ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il
licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici
prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore
agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali
disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro,
imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso
comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese
agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di
cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva,
singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni
caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che
occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro.
Ai fini del
computo del numero dei prestatori di lavoro di cui primo comma si
tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di
formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo
indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente
svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle
unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla
contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge
ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea
diretta e in linea collaterale.
Il computo dei
limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o
istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.
Il giudice con la
sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al
risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento
di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità
stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di
fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva
reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e
previdenziali dal momento del licenziamento al momento
dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del
risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di
retribuzione globale di fatto.
Fermo restando il
diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto
comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al
datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di
lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione
globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal
ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso il
servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla
comunicazione del deposito della sentenza il pagamento
dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si
intende risolto allo spirare dei termini predetti.
La sentenza
pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente
esecutiva.
Nell'ipotesi di
licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza
congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o
conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio
di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti
o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di
lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
L'ordinanza di
cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo
immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano
le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto
comma del codice di procedura civile.
L'ordinanza può
essere revocata con la sentenza che decide la causa.
Nell'ipotesi di
licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di
lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma
ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o
confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per
ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo
adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della
retribuzione dovuta al lavoratore.
TITOLO
III DELL'ATTIVITA' SINDACALE
ART.
19. - Costituzione
delle rappresentanze sindacali aziendali.
Rappresentanze
sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei
lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito:
a) delle
associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale(1);
b) delle
associazioni sindacali, non affiliate alle predette
confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi
nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità
produttiva(1).
Nell'ambito di
aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali
possono istituire organi di coordinamento.
(1) Con D.P.R. 28
luglio 1995, n. 312 (Gazz. Uff. 29 luglio 1995, n. 176), in esito
al referendum indetto con D.P.R. 5 aprile 1995 (Gazz. Uff. 11
aprile 1995, n. 85) è stato abrogato l'art. 19, primo comma,
lettera a) nonché l'art. 19, primo comma, lettera b),
limitatamente alle parole “non affiliate alle predette
confederazioni” e alle parole “nazionali o provinciali”,
della legge 20 maggio 1970, n. 300.
L'abrogazione ha
effetto decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del
decreto n. 312 del 1995 nella Gazzetta Ufficiale.
ART.
20. - Assemblea.
I lavoratori
hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano
la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante
l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali
verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni
possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva.
Le riunioni - che
possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi
- sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle
rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva, con
ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e
secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al
datore di lavoro.
Alle riunioni
possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro,
dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la
rappresentanza sindacale aziendale.
Ulteriori
modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere
stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali.
ART.
21. - Referendum.
Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo
svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di referendum, sia
generali che per categoria, su materie inerenti all'attività
sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali
tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i
lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla categoria
particolarmente interessata.
Ulteriori
modalità per lo svolgimento del referendum possono essere
stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali.
ART.
22. - Trasferimento
dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali.
Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle
rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente articolo
19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere
disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di
appartenenza.
Le disposizioni
di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto e
settimo dell'articolo 18 si applicano sino alla fine del terzo
mese successivo a quello in cui è stata eletta la commissione
interna per i candidati nelle elezioni della commissione stessa e
sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è cessato
l'incarico per tutti gli altri.
ART.
23. - Permessi
retribuiti.
I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui
all'articolo 19 hanno diritto, per l'espletamento del loro
mandato, a permessi retribuiti.
Salvo clausole
più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto
ai permessi di cui al primo comma almeno:
a) un dirigente
per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità
produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per
cui la stessa è organizzata;
b) un dirigente
ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza
sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a
3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
c) un dirigente
ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è
organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità
produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di
cui alla precedente lettera b).
I permessi
retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere
inferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lettere b)
e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lettera a) i
permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad un'ora
all'anno per ciascun dipendente.
Il lavoratore che
intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne
comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima,
tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
ART.
24. - Permessi non
retribuiti.
I dirigenti sindacali aziendali di cui all'articolo 23 hanno
diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a
trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale,
in misura non inferiore a otto giorni all'anno.
I lavoratori che
intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono
darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre
giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
ART.
25. - Diritto di
affissione.
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere,
su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di
predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno
dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti
a materie di interesse sindacale e del lavoro.
ART.
26. - Contributi
sindacali.
I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere
opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali
all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale
svolgimento dell'attività aziendale.
[Le associazioni
sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite
ritenuta sul salario nonché sulle prestazioni erogate per conto
degli enti previdenziali, i contributi sindacali che i lavoratori
intendono loro versare, con modalità stabilite dai contratti
collettivi di lavoro, che garantiscono la segretezza del
versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna associazione
sindacale] (4) (4/a).
[Nelle aziende
nelle quali il rapporto di lavoro non è regolato da contratti
collettivi, il lavoratore ha diritto di chiedere il versamento del
contributo sindacale all'associazione da lui indicata] (4/a) .
(7/cost)
(4) Comma così
sostituito dall'art. 18, L. 23 luglio 1991, n. 223.
(4/a) Il D.P.R.
28 luglio 1995, n. 313 (Gazz. Uff. 29 luglio 1995, n. 176), in
esito al referendum indetto con D.P.R. 5 aprile 1995 (Gazz. Uff.
11 aprile 1995, n. 85), ha abrogato, decorsi sessanta giorni dalla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, l'art. 26, commi
secondo e terzo, L. 20 maggio 1970, n. 300.
(7/cost) La Corte
costituzionale, con ordinanza 23-26 marzo 1998, n. 76 (Gazz. Uff.
1° aprile 1998, n. 13, Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 26, nel testo risultante dall'abrogazione
parziale dichiarata dal D.P.R. 28 luglio 1995, n. 313, sollevate
in riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione.
ART.
27. - Locali delle
rappresentanze sindacali aziendali.
Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200
dipendenti pone permanentemente a disposizione delle
rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro
funzioni, un idoneo locale comune all'interno dell'unità
produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Nelle unità
produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze
sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano
richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
TITOLO
IV DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI
ART.
28. - Repressione
della condotta antisindacale.
Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti
ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della
attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso
degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che
vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere
il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate
le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga
sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al
datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente
esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la
rimozione degli effetti.
L'efficacia
esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza
con cui il pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il
giudizio instaurato a norma del comma successivo.
Contro il decreto
che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla
comunicazione del decreto alle parti opposizione davanti al
pretore in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza
immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli
articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.
Il datore di
lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla
sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai
sensi dell'articolo 650 del codice penale.
L'autorità
giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di
condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale.
Se il
comportamento di cui al primo comma è posto in essere da una
amministrazione statale o da un altro ente pubblico non economico,
l'azione è proposta con ricorso davanti al pretore competente per
territorio.
Qualora il
comportamento antisindacale sia lesivo anche di situazioni
soggettive inerenti al rapporto di impiego, le organizzazioni
sindacali di cui al primo comma, ove intendano ottenere anche la
rimozione dei provvedimenti lesivi delle predette situazioni,
propongono il ricorso davanti al tribunale amministrativo
regionale competente per territorio, che provvede in via di
urgenza con le modalità di cui al primo comma. Contro il decreto
che decide sul ricorso è ammessa, entro quindici giorni dalla
comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti allo
stesso tribunale, che decide con sentenza immediatamente
esecutiva.
ART.
29. -
Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali.
Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo
19 si siano costituite nell'ambito di due o più delle
associazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma
dell'articolo predetto, nonché nella ipotesi di fusione di più
rappresentanze sindacali, i limiti numerici stabiliti
dall'articolo 23, secondo comma, si intendono riferiti a ciascuna
delle associazioni sindacali unitariamente rappresentate nella
unità produttiva.
Quando la
formazione di rappresentanze sindacali unitarie consegua alla
fusione delle associazioni di cui alle lettere a) e b) del primo
comma dell'articolo 19, i limiti numerici della tutela accordata
ai dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali, stabiliti in
applicazione dell'articolo 23, secondo comma, ovvero del primo
comma del presente articolo restano immutati.
ART.
30. - Permessi per i
dirigenti provinciali e nazionali.
I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali,
delle associazioni di cui all'articolo 19 hanno diritto a permessi
retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la
partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.
ART.
31 - Aspettativa dei
lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire
cariche sindacali provinciali e nazionali.
I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o
del Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero siano
chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a
richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per
tutta la durata del loro mandato.
La medesima
disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche
sindacali provinciali e nazionali.
I periodi di
aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a
richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto
e della determinazione della misura della pensione a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al R.D.L. 4
ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni,
nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme
obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione
predetta, o che ne comportino comunque l'esonero.
Durante i periodi
di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, conserva il
diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti
alla erogazione delle prestazioni medesime.
Le disposizioni
di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a
favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il
trattamento di pensione e per malattia, in relazione all'attività
espletata durante il periodo di aspettativa.
ART.
32. - Permessi ai
lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive.
I lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o
provinciale che non chiedano di essere collocati in aspettativa
sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per
il tempo strettamente necessario all'espletamento del mandato,
senza alcuna decurtazione della retribuzione.
I lavoratori
eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale, ovvero di
presidente di giunta provinciale o di assessore provinciale hanno
diritto anche a permessi non retribuiti per un minimo di trenta
ore mensili.
TITOLO
V NORME SUL COLLOCAMENTO
ART.
33. - Collocamento.
La commissione per il collocamento, di cui all’articolo 26 della
legge 29 aprile 1949, n. 264, è costituita obbligatoriamente
presso le sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione, quando ne
facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori più
rappresentative.
Alla nomina della
commissione provvede il direttore dell'Ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione, il quale, nel richiedere la
designazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di
lavoro, tiene conto del grado di rappresentatività delle
organizzazioni sindacali e assegna loro un termine di 15 giorni,
decorso il quale provvede d'ufficio.
La commissione è
presieduta dal dirigente della sezione zonale, comunale,
frazionale, ovvero da un suo delegato, e delibera a maggioranza
dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
La commissione ha
il compito di stabilire e di aggiornare periodicamente la
graduatoria delle precedenze per l'avviamento al lavoro, .secondo
i criteri di cui al quarto comma dell’articolo 15 della legge 29
aprile 1949, n. 264.
Salvo il caso nel
quale sia ammessa la richiesta nominativa, la sezione di
collocamento, nella scelta del lavoratore da avviare al lavoro,
deve uniformarsi alla graduatoria di cui al comma precedente, che
deve essere esposta al pubblico presso la sezione medesima e deve
essere aggiornata ad ogni chiusura dell'ufficio con la indicazione
degli avviati.
Devono altresì
essere esposte al pubblico le richieste numeriche che pervengono
dalle ditte.
La commissione ha
anche il compito di rilasciare il nulla osta per l'avviamento al
lavoro ad accoglimento di richieste nominative o di quelle di ogni
altro tipo che siano disposte dalle leggi o dai contratti di
lavoro. Nei casi di motivata urgenza, l'avviamento è
provvisoriamente autorizzato dalla sezione di collocamento e deve
essere convalidato dalla commissione di cui al primo comma del
presente articolo, entro dieci giorni. Dei dinieghi di avviamento
al lavoro per richiesta nominativa deve essere data motivazione
scritta su apposito verbale in duplice copia, una da tenere presso
la sezione di collocamento e l'altra presso il direttore
dell'Ufficio provinciale del lavoro. Tale motivazione scritta deve
essere immediatamente trasmessa al datore di lavoro richiedente.
Nel caso in cui
la commissione neghi la convalida ovvero non si pronunci entro
venti giorni dalla data della comunicazione di avviamento, gli
interessati possono inoltrare ricorso al direttore dell'Ufficio
provinciale del lavoro, il quale decide in via definitiva, su
conforme parere della commissione di cui all’articolo 25 della
legge 29 aprile 1949, n. 264.
I turni di lavoro
di cui all’articolo 16 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono
stabiliti dalla commissione e in nessun caso possono essere
modificati dalla sezione. Il direttore dell'Ufficio provinciale
del lavoro annulla d'ufficio i provvedimenti di avviamento e di
diniego di avviamento al lavoro in contrasto con le disposizioni
di legge. Contro le decisioni del direttore dell'ufficio
provinciale del lavoro è ammesso ricorso al Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale.
Per il passaggio
del lavoratore dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra
occorre il nulla osta della sezione di collocamento competente.
Ai datori di
lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli uffici
di collocamento, sono applicate le sanzioni previste dall'articolo
38 della presente legge.
Le norme
contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, rimangono in vigore
in quanto non modificate dalla presente legge.
ART.
34. - Richieste
nominative di manodopera.
A decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della
presente legge, le richieste nominative di manodopera da avviare
al lavoro sono ammesse esclusivamente per i componenti del nucleo
familiare del datore di lavoro, per i lavoratori di concetto e per
gli appartenenti a ristrette categorie di lavoratori altamente
specializzati, da stabilirsi con decreto del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di
cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.
TITOLO
VI DISPOSIZIONI FINALI E PENALI
ART.
35. - Campo di
applicazione.
Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni del
titolo III, ad eccezione del primo comma dell'articolo 27, della
presente legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento,
filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di quindici
dipendenti. Le stesse disposizioni si applicano alle imprese
agricole che occupano più di cinque dipendenti.
Le norme suddette
si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali che
nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici
dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito
territoriale occupano più di cinque dipendenti anche se ciascuna
unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali
limiti.
Ferme restando le
norme di cui agli articoli 1, 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i contratti
collettivi di lavoro provvedono ad applicare i principi di cui
alla presente legge alle imprese di navigazione per il personale
navigante.
ART.
36. - Obblighi dei
titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di
opere pubbliche.
Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi
delle vigenti leggi dallo Stato a favore di imprenditori che
esercitano professionalmente un'attività economica organizzata e
nei capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere
pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante
l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o di far
applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro
della categoria e della zona.
Tale obbligo deve essere
osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle
opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui
l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e
creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge.
Ogni infrazione al suddetto
obbligo che sia accertata dall'Ispettorato del lavoro viene
comunicata immediatamente ai Ministri nella cui amministrazione
sia stata disposta la concessione del beneficio o dell'appalto.
Questi adotteranno le opportune determinazioni, fino alla revoca
del beneficio, e nei casi più gravi o nel caso di recidiva
potranno decidere l'esclusione del responsabile, per un tempo fino
a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni
finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto.
Le disposizioni di cui ai commi
precedenti si applicano anche quando si tratti di agevolazioni
finanziarie e creditizie ovvero di appalti concessi da enti
pubblici, ai quali l'Ispettorato del lavoro comunica direttamente
le infrazioni per l'adozione delle sanzioni.
ART.
37. -
Applicazione ai dipendenti da enti pubblici.
Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai
rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti da enti pubblici
che svolgano esclusivamente o prevalentemente attività economica.
Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai
rapporti di impiego dei dipendenti dagli altri enti pubblici,
salvo che la materia sia diversamente regolata da norme speciali.
ART.
38. -
Disposizioni penali.
Le violazioni degli articoli 2, 4, 5, 6, 8 e 15, primo comma
lettera a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca più
grave reato, con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 o con
l'arresto da 15 giorni ad un anno.
Nei casi più gravi le pene
dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente.
Quando per le condizioni
economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma può
presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice
ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.
Nei casi previsti dal secondo
comma, l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della
sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36
del codice penale.
ART.
39. - Versamento
delle ammende al Fondo adeguamento pensioni.
L'importo delle ammende è versato al Fondo adeguamento pensioni
dei lavoratori.
ART.
40. - Abrogazione
delle disposizioni contrastanti.
Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nella
presente legge è abrogata.
Restano salve le condizioni dei
contratti collettivi e degli accordi sindacali più favorevoli ai
lavoratori.
ART.
41 - Esenzioni
fiscali.
Tutti gli atti e documenti necessari per la attuazione della
presente legge e per l'esercizio dei diritti connessi, nonché
tutti gli atti e documenti relativi ai giudizi nascenti dalla sua
applicazione sono esenti da bollo, imposte di registro o di
qualsiasi altra specie e da tasse
|