Statuto CGIL Sarda

STATUTO CGIL SARDA
Approvato dal XIV Congresso Regionale del 15-16 novembre 2018

ART. 1 – DEFINIZIONE

La CGIL SARDA opera per le finalità e secondo i principi contenuti nel titolo I dello Statuto della Confederazione Generale Italiana del Lavoro di seguito richiamata con la sigla CGIL, cui aderisce e che rappresenta in Sardegna.

La CGIL SARDA ha sede a Cagliari.

La CGIL SARDA, è una organizzazione sindacale di natura programmatica, unitaria, laica e democratica, plurietnica, di donne e di uomini, dotata di autonomia politica e organizzativa. Promuove la libera associazione e l’autotutela solidale e collettiva delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti o etero diretti, di quelli occupati in forme cooperative e autogestite, dei parasubordinati, dei disoccupati, inoccupati, delle pensionate e dei pensionati, delle anziane e degli anziani residenti o domiciliati in Sardegna.

La CGIL SARDA, definisce e gestisce in autonomia le politiche sindacali sui temi e le politiche regionali; partecipa all’attività della CGIL sulle politiche che coinvolgono direttamente la Regione Sardegna; partecipa alla costruzione e gestione delle politiche contrattuali nazionali attraverso le strutture confederali e/o di categoria previste nello statuto della CGIL; ha competenza primaria sulle materie non espressamente riservate alla CGIL dal proprio statuto.

La CGIL SARDA attiva rapporti di relazione e di cooperazione sindacale con organizzazioni sindacali e associazioni democratiche di altri paesi, in particolare con quelle transfrontaliere e del bacino del Mediterraneo, ed in relazione alle politiche regionali dell’Unione Europea. Con decisione a maggioranza qualificata degli organismi aderisce ad organismi e associazioni internazionali.

L’adesione alla CGIL è volontaria. Essa comporta piena eguaglianza di diritti e di doveri nel pieno rispetto dell’appartenenza a gruppi etnici, nazionalità, lingua, fedi religiose, dell’essere credenti o non credenti, di orientamento sessuale, identità di genere, culture e formazioni politiche, diversità professionali, sociali e di interessi, nonché l’accettazione dei principi e delle norme del presente Statuto, in quanto assumono i valori delle libertà personali, civili, economiche, sociali, politiche e della giustizia sociale quali presupposti fondanti e fini irrinunciabili di una società democratica.

ART. 2 – PRINCIPI FONDAMENTALI

La CGIL basa i propri programmi e le proprie azioni sui dettati della Costituzione Repubblicana e ne propugna la piena attuazione.

Considera la pace tra i popoli bene supremo dell’umanità.

La CGIL ispira la sua azione alla conquista di rapporti internazionali in cui tutti i popoli vivano insieme nella sicurezza e in pace, impegnati a preservare durevolmente l’umanità e la natura, liberi di scegliere i propri destini e di determinare le proprie forme di governo, di trarre vantaggio dalle proprie risorse, nel quadro di scambi giusti e rivolti al progresso e allo sviluppo equilibrato tra diverse aree del mondo, a partire da un rapporto equilibrato tra i paesi industrializzati e quelli del Sud del mondo, ad un nuovo ordine economico, ecologico, culturale e in materia di diritti umani.

La CGIL considera la solidarietà attiva fra i lavoratori di tutti i paesi e le loro organizzazioni sindacali rappresentative, un fattore decisivo per la pace, per l’affermazione dei diritti umani, civili e sindacali e della democrazia politica, economica e sociale, per l’indipendenza nazionale e la piena tutela dell’identità culturale ed etnica di ogni popolo.

La CGIL ispira a questi indirizzi la propria partecipazione alle attività della Confederazione Internazionale dei Sindacati Liberi, proponendosi di contribuire alla sua affermazione come autentica Confederazione Sindacale Internazionale, per la promozione, per la difesa e il consolidamento delle organizzazioni sindacali rappresentative in tutto il mondo e per l’esercizio di un autonomo e indipendente ruolo sindacale nei confronti dei governi e delle Istituzioni politiche, economiche e finanziare internazionali.

La CGIL è, altresì, impegnata nella costruzione dell’Unione Europea quale soggetto unitario federale, con una forte dimensione sociale. A questo fine, la CGIL opera per rafforzare l’unità del movimento sindacale europeo a partire dalla adozione, da parte della CES, di funzioni di direzione del movimento sindacale in Europa e, conseguentemente, opera per la definizione di politiche e di azioni coordinate nei diversi paesi, finalizzate alla contrattazione sindacale sovranazionale e alla definizione della legislazione sociale europea, al superamento dei particolarismi nazionali, alla integrazione europea e al ripudio di ogni forma di razzismo e di integralismo religioso.

La CGIL afferma il valore della solidarietà in una società senza privilegi e discriminazioni, in cui sia riconosciuto il diritto al lavoro, alla salute, alla tutela sociale, il benessere sia equamente distribuito, la cultura arricchisca la vita di tutte le persone, rimuovendo gli ostacoli politici, sociali ed economici che impediscono alle donne e agli uomini native/i e immigrate/i di decidere su basi di pari diritti ed opportunità, riconoscendo le differenze della propria vita e del proprio lavoro. Promuove nella società, anche attraverso la contrattazione, una politica di pari opportunità fra donne e uomini e uniforma il suo ordinamento interno al principio della non discriminazione fra i sessi.

La CGIL tutela, nelle forme e con le procedure adeguate, il diritto di tutte le lavoratrici e i lavoratori a rapporti corretti e imparziali, specie in riferimento alla eventualità di molestie e ricatti sessuali.

La CGIL è un sindacato di natura programmatica ed è un’organizzazione unitaria e democratica che considera la propria unità e la democrazia suoi caratteri fondanti.

La stessa autonomia della CGIL, anch’essa valore primario, trova il suo fondamento nella capacità di elaborazione programmatica in primo luogo nei confronti dei datori di lavoro, delle Istituzioni e dei partiti e nel suo carattere unitario e democratico delle sue regole di vita interna.

La CGIL considera decisivo, per la crescita di qualsiasi società democratica, il pieno rispetto del principio della libertà sindacale e del pluralismo che ne consegue. Ciò comporta il rifiuto, in via di principio, di qualsiasi monopolio dell’azione sindacale, nonché la verifica del mandato di rappresentanza conferito dalle lavoratrici e dai lavoratori; pertanto, considera necessario agire perché da tutte le componenti dell’associazionismo sindacale nel nostro Paese sia condiviso il principio della costante verifica, democratica e trasparente, con mezzi adeguati, del consenso dell’insieme dei lavoratori su cui si esercitano gli effetti della sua azione, in un sistema giuridico-istituzionale basato sulla efficacia generale degli accordi sindacali.

La CGIL considera l’unità dei lavoratori e la democrazia sindacale – e, in questo quadro, l’unità delle Confederazioni- valori e obiettivi strategici, fattori determinanti di rafforzamento del potere contrattuale del sindacato e condizione per la tutela e promozione dei diritti, per la realizzazione degli obiettivi di uguaglianza e solidarietà sociale, per la difesa dell’autonomia progettuale e programmatica del sindacato.

ART. 3 – ISCRIZIONE ALLA CGIL

L’iscrizione alla CGIL avviene mediante domanda alla struttura congressuale del luogo di lavoro o territoriale, o della Lega SPI, e mediante la sottoscrizione della delega o corrispettivo atto certificatorio. A tutela dell’organizzazione la domanda di iscrizione viene respinta, a cura delle Segreterie delle strutture alle quali l’iscrizione viene richiesta che ne daranno informazione ai propri Direttivi e ai Centri regolatori, nei casi di gravi condanne penali, sino all’espiazione della pena, di attività o appartenenza ad associazioni con finalità incompatibili con il presente Statuto (organizzazioni segrete, logge massoniche, organizzazioni a carattere fascista o razzista, organizzazioni criminali, organizzazioni terroristiche).

Questi casi rappresentano, altresì, causa di interruzione del rapporto associativo con la CGIL.

L’iscrizione alla CGIL è attestata dalla tessera e dalla regolarità del versamento dei contributi sindacali; è periodicamente rinnovata e, comunque, può essere revocata in qualsiasi momento dall’Iscritta/o.

L’iscrizione con delega alla CGIL comporta per i lavoratori attivi ed i pensionati una trattenuta mensile.

ART. 4 – DIRITTI DELLE ISCRITTE E DEGLI ISCRITTI.

Le iscritte e gli iscritti alla CGIL e alle strutture ad essa aderenti hanno pari diritti.

Essi hanno diritto ad essere riconosciuti, rispettati e valorizzati come persone, senza discriminazione alcuna e salvaguardando la dignità della persona nei comportamenti e nel rapporto tra i sessi. Essi hanno diritto di concorrere alla formazione delle decisioni del sindacato e di manifestare liberamente il proprio pensiero e il proprio diritto di critica con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, nonché ferme restando la piena autonomia e le specifiche competenze decisionali degli organi dirigenti, di esprimere- anche attraverso la concertazione di iniziative, liberamente manifestate anche attraverso i normali canali dell’organizzazione- posizioni collettive di minoranza e di maggioranza, alle quali possa riferirsi la formazione dei gruppi dirigenti.

Ogni iscritta e ogni iscritto alla CGIL ha diritto a concorrere alla formazione della piattaforma e alla conclusione di ogni vertenza sindacale, che la/lo riguardi.

Le iscritte e gli iscritti alla CGIL hanno diritto alla piena tutela, sia individuale sia collettiva, dei propri diritti e interessi economici, sociali, professionali e morali, usufruendo a tal fine anche dei vari servizi organizzati dalle strutture della CGIL.

La CGIL deve adottare tutti gli strumenti necessari per garantire il diritto di partecipazione alla vita complessiva dell’organizzazione delle iscritte e degli iscritti, attraverso anche la tempestiva ed esauriente informazione sull’attività del sindacato ai vari livelli e nei diversi campi di iniziativa.

Le iscritte e gli iscritti hanno diritto ad essere tempestivamente informati di addebiti al loro operato e alla loro condotta, a ricorrere, in seconda istanza, contro sentenze della Commissione di Garanzia competente e ad avere garantita la possibilità di far valere le proprie ragioni.

Hanno diritto ad opporsi legittimamente contro atti e fatti commessi all’interno della organizzazione che considerino contrari ai principi statutari, anche richiedendo l’attivazione della procedura relativa alla giurisdizione interna o alla garanzia statutaria.

Tutte le iscritte e gli iscritti sono elettori e possono accedere alle cariche in condizioni di eguaglianza; il voto è personale, o a mezzo delegati, uguale e libero.

La CGIL tutela le minoranze linguistiche ed etniche, riconoscendo specifici diritti alle iscritte e agli iscritti appartenenti a tali minoranze.

ART. 5 – DOVERI DELLE ISCRITTE E DEGLI ISCRITTI.

Le iscritte e gli iscritti alla CGIL partecipano alle attività dell’organizzazione, ne rendono feconda la vita democratica, contribuiscono al suo finanziamento attraverso le quote associative e si attengono alle norme del presente Statuto e a quelle deliberate dagli organismi dirigenti in applicazione dello Statuto stesso.

Le iscritte e gli iscritti sono chiamati a comportarsi con lealtà nei confronti delle altre/i iscritte/ iscritti rispettando i valori e le finalità fissati nel presente Statuto.

Qualora assumano incarichi di direzione sono chiamati a svolgere i loro compiti con piena coscienza delle responsabilità che ne derivano nei confronti delle lavoratrici/ lavoratori e delle iscritte/iscritti rappresentati, in modo particolare per quanto riguarda la coerenza dei loro comportamenti con i deliberati degli organi dirigenti, il loro obbligo di difendere l’unità e l’immagine della CGIL, in particolare nei casi di trattative che si debbono svolgere per l’intera CGIL su una unica piattaforma, quella definita dal mandato.

ART. 6 – DEMOCRAZIA SINDACALE.

I cardini su cui poggia la vita democratica della CGIL sono:

a) La garanzia della massima partecipazione, personale o a mezzo di delegati, di ogni iscritta/iscritto alla CGIL, in uguaglianza di diritti con le altre iscritte/iscritti attivi, a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro, o pensionati, alla formazione delle deliberazioni del proprio sindacato di categoria e delle istanze confederali, o alle decisioni specifiche che li riguardano;

b) l’adozione di regole per la formazione delle decisioni dell’organizzazione ai vari livelli – prevedendo le materie per le quali sia necessario lo strumento della consultazione degli iscritti – e per il rispetto della loro realizzazione, nonchè la ricerca di regole condivise fra le organizzazioni sindacali, per la definizione e l’approvazione delle piattaforme rivendicative e degli accordi, da parte dei lavoratori. Il mandato esplicito dei Comitati Direttivi di riferimento alla sottoscrizione degli accordi è vincolante. Comunque per la CGIL, in assenza del mandato di tutti i lavoratori, le lavoratrici, i pensionati interessati, è vincolante il pronunciamento degli iscritti;

c) la periodicità delle riunioni ordinarie delle assemblee primarie delle iscritte/iscritti e degli organismi di tutte le strutture, prevedendo la possibilità di convocazioni straordinarie su richiesta fino a un massimo di un decimo delle iscritte/iscritti o di un quarto dei componenti degli organismi stessi, sulla base dei regolamenti di cui essi si doteranno.

d) il diritto al dissenso, la tutela delle minoranze, la salvaguardia della pari dignità delle opinioni a confronto prima della decisione e in occasione del congresso;

e) l’unicità dell’organizzazione nella realizzazione delle decisioni degli organismi dirigenti;

e1) di verifica e controllo amministrativo, sulla base delle regole statutarie e delle leggi, attribuite al Collegio degli Ispettori e dei Sindaci Revisori.

f) la ricerca preliminare di una mediazione tra gli interessi e le rivendicazioni di un determinato gruppo e gli orientamenti della maggioranza numerica degli altri lavoratori o più in generale, la necessità di rappresentanza dell’insieme degli interessi dei lavoratori occupati e no, propri di un sindacato generale, facendo vivere e praticare una democrazia della solidarietà accanto a una democrazia degli interessi, affinché si affermi, in modo definitivo e impegnativo nella cultura e nella forza contrattuale della CGIL, il valore della confederalità.

g) la definizione delle prerogative e dei poteri degli organismi che deve garantire la netta distinzione dei poteri:

– di direzione politica e di regolamentazione della vita interna, in tutti i suoi molteplici aspetti, a partire da quelli rinviati esplicitamente dallo Statuto, attribuiti al Comitato Direttivo;

– di gestione politica dei mandati ricevuti dal Comitato Direttivo, di rappresentanza legale della CGIL, rispettivamente nelle sue articolazioni, e di direzione quotidiana delle attività, attribuiti al Segretario generale e alla Segreteria:

– di giurisdizione interna, con funzioni giudicanti, attribuita al Comitato di Garanzia;

– di controllo sugli atti delle varie strutture, in riferimento alle norme statutarie e regolamentari e alle prassi democratiche proprie della CGIL, attribuito al Collegio di Verifica e al Collegio Statutario;

– di garanzia statutaria – intesa come istanza a cui ricorrere per interpretazioni statutarie e per giudicare la compatibilità delle normative approvate dagli organi direttivi ai vari livelli con lo statuto della CGIL – attribuita al Collegio statutario nazionale;

h) l’affermazione, anche nella formazione degli organismi dirigenti, a partire dai Comitati degli iscritti e dalle Leghe dei pensionati fino agli Esecutivi, nonché nelle sostituzioni che negli stessi si rendano necessarie e nella rappresentanza esterna nazionale e internazionale, di un sindacato di donne e di uomini – stabilendo che nessuno dei sessi può essere rappresentato al di sotto del 40 per cento al di sopra del 60 per cento e definendo le relative regole applicative, anche attraverso lo scorrimento nelle liste in caso di elezione degli organismi – e la rappresentazione compiuta della complessità della CGIL, costituita dai pluralismi e dalle diversità, come definiti nel presente Statuto, nonchè dalla pluralità di strutture nelle quali si articola e vive la Confederazione, affinché in coerenza con i principi di solidarietà non siano cancellate o ridotte a presenza simbolica, in base alla pura consistenza numerica, espressioni vitali delle nostra base sociale.

i) la definizione di regole per la selezione dei gruppi dirigenti, per la loro mobilità, per la durata massima del mandato esecutivo e degli incarichi di direzione di quanti operano nel Sistema Servizi, per la conclusione del rapporto di dipendenza al raggiungimento dell’anzianità massima prevista nonché l’indicazione del 65° anno di età per la cessazione degli incarichi esecutivi o dirigenziali, ad esclusione dello SPI, prevedendo norme per la sostituzione negli incarichi esecutivi, ispirate a favorire il rinnovamento costante dei gruppi dirigenti e a meglio utilizzare le esperienze, escludendo la possibilità di ripetere in tempi diversi cicli di mandati nella stessa struttura; per favorire il rinnovamento della platea dirigente attraverso una politica dei quadri che, a tutti i livelli dell’organizzazione, garantisca, anche mediante l’utilizzo di intensi percorsi formativi, un accesso diffuso dei giovani e degli immigrati, in particolare provenienti dai luoghi di lavoro, a ruoli di responsabilità e direzione; per arrivare, con specifiche modalità, a raggiungere l’obiettivo, riferito alla platea dei lavoratori attivi, dell’ingresso del 20% di giovani con meno di 35 anni negli organismi dirigenti confederali e di categoria;

j) la definizione di regole per i casi ove non fosse possibile un governo unitario della struttura; tali regole devono consentire all’eventuale opposizione di avere sedi e modalità certe di verifica e controllo dell’operato della maggioranza, nonché la strumentazione atta a garantire l’agibilità;

k) la definizione di regole sui processi di accorpamento, sulla costituzione di nuove categorie o di diverse aggregazioni territoriali;

l) la definizione di regole per la partecipazione della CGIL e delle sue strutture ad organismi esterni (Fondi, Enti bilaterali, ecc.) nei quali la presenza stessa è determinata da leggi o da contratti collettivi.

m) la valorizzazione delle delegate e dei delegati di posto di lavoro, sia componenti le RSU che dei Comitati degli Iscritti e delle leghe, prevedendone una percentuale minima obbligatoria nei Comitati Direttivi del 20% e in quelli delle categorie degli attivi del 30%. La composizione dei Comitati Direttivi dello SPI verrà definita dallo Statuto dello stesso SPI.

Al Comitato Direttivo della CGIL spetta il compito di tradurre in norme vincolanti, comprensive delle relative sanzioni in casi di non rispetto delle norme stesse, quanto stabilito nel presente articolo e di normare, altresì, il sistema elettorale, basato sul metodo proporzionale e con la garanzia che almeno un 3 per cento di iscritte/iscritti e delegate/delegati possa presentare una lista. Tali norme devono essere approvate con la maggioranza di 2/3 dei componenti.

Inoltre, il carattere democratico dell’organizzazione è garantito:

2) dallo svolgimento dei congressi ogni quattro anni, salvo decisioni degli organismi dirigenti che ne prevedono l’anticipazione, da norme per l’indizione dei congressi straordinari, e dall’elezione negli stessi degli organismi dirigenti; le vacanze che si verificheranno, negli organismi dirigenti stessi, tra un congresso e l’altro, possono essere colmate per cooptazione da parte degli stessi organi direttivi fino al massimo di un terzo dei loro componenti e per sostituzione decisa dagli organi direttivi competenti di quei componenti la cui elezione a detti organi spetta;

3) dall’applicazione, nelle elezioni degli organi direttivi da parte dei congressi, del voto segreto. 

ART. 7 – INCOMPATIBILITA’.

La CGIL ispira il suo comportamento rivendicativo e contrattuale e le decisioni di ricorrere – quando è necessario – alla pressione sindacale e allo sciopero, all’obiettivo primario di realizzare la massima solidarietà fra gli interessi e i diritti delle donne e degli uomini che lavorano, dei lavoratori italiani e stranieri, e di salvaguardare la massima unità nell’elaborazione e nell’azione, nel rispetto delle scelte adottate democraticamente dalla Confederazione nel suo insieme.

Questo principio della solidarietà contrappone la CGIL a ogni logica di tipo corporativo o aziendalistico. La CGIL considera incompatibile con l’appartenenza alla Confederazione iniziative di singoli e di gruppi, i quali, mentre ribadiscono la loro adesione formale alla CGIL promuovono la costituzione di organizzazioni parasindacali, in competizione con la rappresentatività generale alla quale tende la CGIL, ovvero promuovono azioni organizzate che, di fronte alle controparti del sindacato, rompono l’unità della CGIL come soggetto contrattuale.

L’adesione alla CGIL è incompatibile con l’appartenenza ad altre associazioni, comunque denominate, che perseguano obiettivi e svolgano ruoli e funzioni sindacali, mentre non lo è con associazioni professionali che non svolgano tale ruolo, ovvero per le quali i Comitati Direttivi delle Federazioni o sindacati Nazionali, prevedano espressamente la doppia affiliazione e vengano definiti patti di unità d’azione e/o convenzioni per regolare, nella salvaguardia della reciproca autonomia, le modalità di partecipazione alle diverse fasi negoziali.

L’autonomia della CGIL si realizza anche fissando le seguenti incompatibilità con cariche elettive dell’organizzazione ai vari livelli:

– appartenenza a Consigli di Amministrazione (ad esclusione di quelli di società promosse dalla CGIL), di Istituti ed Enti pubblici di ogni tipo e organi di gestione in genere; eventuali deroghe riferite alle cooperative di assistenza, volontariato, servizi sociali e di abitazione, devono essere autorizzate dal Centro regolatore competente;

– appartenenza a organi direttivi di partiti e di altre formazioni politiche, che non siano di emanazione congressuale, nonchè di organi esecutivi degli stessi o ad incarichi di formale rappresentanza;

– qualità di componente delle assemblee elettive dell’Unione Europea e di quelle dello stato italiano ai diversi livelli istituzionali; la candidatura a tali assemblee, o a primarie di coalizione o di partito, comporta l’automatica decadenza da ogni incarico esecutivo e la sospensione dagli organi direttivi di emanazione congressuale;

-assunzione di incarichi di governo e di gabinetto ai vari livelli istituzionali; l’incompatibilità scatta dall’accettazione dell’indicazione a far parte di un esecutivo anche se precedente all’appuntamento elettorale.

Dal cessare delle condizioni che danno luogo ad incompatibilità, l’iscritto sospeso rientra negli organismi direttivi dei quali faceva parte dopo 12 mesi.

Analogamente, si prevede che l’iscritta/iscritto che provenga da esperienze politiche di natura esecutiva o da assemblee elettive non possa far parte di organismi o ricoprire incarichi di natura esecutiva, prima che sia trascorso un periodo di dodici mesi.

Dà luogo a incompatibilità anche l’assunzione di incarico di difensore civico.

A livello di posto di lavoro e/o lega, per carica di direzione si intende l’appartenenza agli esecutivi; l’incompatibilità con l’appartenenza ad assemblee elettive di circoscrizione o di comune e con cariche di governo locale è limitata al territorio amministrativo del comune in cui è collocato il luogo di lavoro o dei comuni facenti capo alla lega.

L’appartenenza ad organi esecutivi della CGIL a qualsiasi livello è inoltre incompatibile con la qualità di componente di Commissioni per il personale, commissioni concorsuali, commissioni sussidi e simili.

Le decadenze previste nel presente articolo sono automatiche. E’ responsabilità della Segreteria della struttura interessata garantirne la concreta attuazione. A fronte di eventuali inosservanze, la Segreteria della struttura interessata risponde della violazione presso l’organismo di cui all’art. 25 dello Statuto della Cgil Sarda, in relazione alle diverse competenze.

ART. 8 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa della CGIL, in ogni suo assestamento e specifica attuazione, deve costantemente mirare a promuovere la più attiva partecipazione delle iscritte e degli iscritti, delle lavoratrici e dei lavoratori il più efficace impegno per la democrazia e verso l’unità sindacale e ad estendere la presenza nel territorio, inteso come insieme di luoghi di lavoro, relazioni, competenze istituzionali. .

Nei luoghi di lavoro o nel territorio la CGIL identifica nell’assemblea delle iscritte/iscritti e della Lega SPI, ria rappresentanza di base e la prima istanza congressuale della CGIL e delle sue categorie e dello SPI . L’assemblea elegge:

a) il Comitato degli iscritti CGIL o il Direttivo della Lega SPI. Il Comitato Direttivo Nazionale ne fissa compiti, funzioni e ruoli nel quadro di un’affermazione piena degli stessi, quali vere e proprie strutture orizzontali e verticali;

b) i delegati ai congressi delle istanze superiori.

Il Comitato direttivo della struttura interessata può deliberare a livello sub territoriale forme organizzative flessibili mirate a sviluppare l’insediamento politico ed organizzativo.

La CGIL SARDA si articola nelle seguenti strutture per la generalità dei lavoratori, dei pensionati e dei disoccupati;

i Comitati degli iscritti del posto di lavoro, di lega o interaziendale; le leghe dei pensionati, le forme di organizzazione dei non occupati, le strutture di rappresentanza dei lavoratori parasubordinati e interinali.

la Camera del Lavoro metropolitana di Cagliari, le Camere del Lavoro Territoriali di seguito richiamate con le sigle rispettivamente CDLM Cagliari e CDLT che comprendono le Federazioni o Sindacati territoriali di categoria;

le Federazioni regionali di secondo livello;

per i Sindacati di categoria, in relazione a particolari esigenze determinate da assetti istituzionali o relative sedi delle controparti negoziali, previa intesa fra CGIL SARDA e le Federazioni nazionali della categoria, potranno essere previsti assetti organizzativi a livello sovraterritoriale.

Ogni struttura agisce in autonomia, unicamente nel proprio ambito territoriale ed in quello politico di competenza, ispirandosi al principio dell’unicità politica dell’organizzazione.

L’azione della CGIL SARDA favorisce l’autorganizzazione delle donne attraverso la costituzione di coordinamenti. Spetta al Comitato Direttivo della Cgil Sarda definire le regole di costituzione e riconoscimento, stabilendone contestualmente i poteri, le prerogative e le risorse.

Spetta al Comitato Direttivo della CGIL decidere forme specifiche di rappresentanza delle diversità dei soggetti, anche attraverso la costituzione di strutture di coordinamento, stabilendone i poteri e le prerogative, gli ambiti di decisione e/o di proposta e di consultazione obbligatoria degli stessi da parte degli organismi dirigenti, le risorse, le modalità della loro composizione e i livelli ai quali se ne prevede l’esistenza, il loro grado di autonomia.

La CGIL SARDA è impegnata inoltre a promuovere forme di aggregazione degli immigrati, costituendo le strutture che meglio rispondono alle esigenze degli immigrati presenti nella regione, definendone con chiarezza ruoli, poteri e competenze, al fine di garantire la maggiore partecipazione, salvaguardando l’autonomia delle decisioni politiche.

ART. 9 – LA CGIL SARDA

La CGIL SARDA ha il compito di definire le scelte regionali di politica economica e sociale e le grandi opzioni territoriali e settoriali che assumono valenza per l’intera regione.

Relativamente alle controparti ed alle istituzioni che investono più strutture, la CGIL SARDA svolge un ruolo di coordinamento tra le stesse .

La CGIL SARDA ha il compito e la titolarità della politica organizzativa dell’insieme delle strutture presenti nella regione.

Al Comitato Direttivo della CGIL SARDA spetta il compito di tradurre in norme vincolanti quanto esplicitamente rinviato dal presente Statuto Regionale oltreché la decisione, da assumere con la maggioranza dei 2/3 dei componenti, previo confronto con le strutture interessate, sulla costituzione o l’eventuale soppressione della CDLM Cagliari e delle CDLT definendone gli ambiti territoriali.

La CGIL SARDA ha il compito di elaborazione e di direzione politica e organizzativa di tutte le organizzazioni orizzontali e verticali esistenti nel territorio regionale e promuove e gestisce le vertenzialità regionali sui temi di interesse generale.

La CGIL SARDA è centro regolatore e pertanto interviene:

  1. sull’insieme della politica organizzativa nel territorio regionale; anche per realizzare scelte di razionalizzazione e decentramento , in grado di garantire maggiore presenza ed efficienza; a tal fine, concerta con le CDLT e CDLM Cagliari anche la costituzione di strutture di decentramento organizzativo (Camere del lavoro municipali o di zona); sulla politica dei quadri e della loro formazione, concertando le decisioni, in caso di strutture di categoria o dello SPI, con le federazioni o i sindacati nazionali o le strutture delegate, per favorire attraverso la mobilità la pluralità delle esperienze;

  2. sulla redistribuzione delle risorse finanziarie nel territorio di competenza, in relazione al modello organizzativo previsto nello Statuto Regionale e alle decisioni del Comitato Direttivo nazionale della CGIL;

  3. sull’attuazione del regolamento dei trattamenti degli apparati secondo le decisioni del Comitato direttivo della CGIL nazionale per le parti rinviate all’attuazione da parte dei Centri regolatori;

  4. nella direzione e coordinamento della politica dei servizi, la cui responsabilità di indirizzo e controllo è affidata alle diverse Camere del Lavoro.

La CGIL SARDA svolge attività formative, di elaborazione, studio e ricerche, coordina l’attività svolta dagli enti confederali presenti nella regione.

ART. 10 – LE CAMERE DEL LAVORO TERRITORIALI

La CDLM Cagliari e le CDLT comprendono le organizzazioni sindacali della CGIL esistenti nell’ambito del proprio territorio sindacale.

I Sindacati locali fanno parte della CDLM Cagliari e delle CDLT attraverso il rispettivo sindacato territoriale.

La CDLM Cagliari e le CDLT coordinano l’azione sindacale del proprio territorio, promuovono e gestiscono le vertenzialità territoriali sui temi di interesse generale, favoriscono una sempre più elevata capacità autonoma dei Sindacati ad assolvere i propri specifici compiti, promuovono e tengono viva la qualificata iniziativa dell’organizzazione sindacale nel suo complesso, con particolare riguardo ai problemi generali dello sviluppo economico e del miglioramento delle condizioni di vita della popolazione lavoratrice; promuovono forme di organizzazione dei non occupati e le strutture di rappresentanza decise dal Comitato direttivo della Cgil; sono responsabili degli indirizzi e del controllo di tutti i servizi del territorio; esplicano competenze e poteri che derivano loro dallo Statuto della Cgil Sarda.

La CDLM Cagliari e le CDLT coordinano l’attività svolta dagli Enti e Istituti confederali.

ART. 11 – FEDERAZIONI O SINDACATI REGIONALI DI CATEGORIA.

Le Federazioni delle categorie e dello SPI, sono organizzate nella regione, sulla base di quanto disposto dai rispettivi Statuti nazionali in coerenza con i deliberati della CGIL SARDA sulle politiche organizzative.

La CGIL Sarda assume attraverso lo SPI la rappresentanza dei pensionati sardi e riconosce ai problemi connessi alla loro condizione un carattere integrante rispetto ai diritti del lavoro e di cittadinanza più tradizionalmente tutelati.

La CGIL Sarda coinvolge lo SPI – anche attribuendo il diritto di proposta nell’elaborazione delle proprie politiche sullo Stato sociale – e in ogni caso verifica, con il suo stesso concorso, le implicazioni delle azioni rivendicative autonomamente esercitate dal Sindacato dei pensionati e riferite alla tutela del reddito pensionistico, nelle forme previste dalla normativa di legge, alle politiche sociali e dei servizi e, conseguentemente, all’assetto del territorio ad esse collegate, alla promozione e allo sviluppo dei rapporti di comunità, al fine di tutelare, specie all’interno di progetti di integrazione sociale, la condizione e il ruolo dei pensionati e degli anziani. In questo senso, lo SPI e le sue strutture territoriali e di base promuovono e/o integrano le attività vertenziali della CGIL sul territorio, rivolte alle condizioni di vita e di riproduzione sociale dei cittadini anziani.

Nelle negoziazioni riguardanti la previdenza, l’assistenza sanitaria e la sicurezza sociale e il funzionamento delle relative strutture, lo SPI fa parte delle delegazioni confederali trattanti a livello regionale e territoriale.

La CGIL Sarda promuove il rafforzamento del rapporto di collaborazione tra Federazioni di categoria e Sindacato dei pensionati, definendone, in accordo, forme e modalità.

ART. 12 – COORDINAMENTI DONNE

I Coordinamenti Donne sono sedi di relazione politica tra le donne, di confronto e di scambio delle differenti esperienze, dei progetti, delle forme di aggregazione e sedi di riflessione e di elaborazione di proposte politiche e della mediazione fra donne.

I Coordinamenti Donne si dotano di regole democratiche e trasparenti in relazione alla loro costituzione e al loro funzionamento.

I coordinamenti Donne hanno diritto di avanzare proposte in merito ai contenuti contrattuali e rivendicativi di politica economica e sociale.

Hanno diritto di proposta sui criteri e sulle scelte nominative rispetto all’attuazione del riequilibrio della rappresentanza.

Hanno altresì diritto di proposta in merito alla convocazione e agli argomenti da mettere all’ordine del giorno degli organi dirigenti.

Per materie e tematiche di particolare rilievo per la condizione delle donne, le strutture devono confrontarsi con il parere e le proposte dei coordinamenti Donne.

I Coordinamenti Donne sono impegnati a promuovere e realizzare il coinvolgimento attivo nella propria elaborazione e nelle proprie iniziative di tutte le donne della CGIL a partire dai luoghi di lavoro e a valorizzare la presenza e il ruolo dell’organizzazione.

Ogni struttura della CGIL SARDA dota i Coordinamenti Donne delle risorse finanziarie necessarie all’espletamento delle loro funzioni.

ART. 13 – STRUTTURE DI SERVIZIO.

La CGIL e le sue strutture, al fine di realizzare una efficace tutela dei diritti individuali degli iscritti e dei lavoratori, in attività o in pensione, nonché dei disoccupati e degli inoccupati, promuove la costituzione dei specifiche strutture (Istituti, Enti, Società) per l’erogazione di servizi.

La finalità della politica dei servizi della CGIL è contribuire, con pari dignità, alla realizzazione della strategia dei diritti e della solidarietà, ponendo al centro la dimensione della persona – utente nel quadro della difesa e dell’avanzamento dei diritti collettivi.

Per questo l’attività di servizio della CGIL è da considerarsi una funzione strategica del sindacato generale e uno strumento indispensabile per realizzare le finalità istituzionali della Confederazione. In questo senso, si configura come una specifica articolazione della CGIL.

La qualità del servizio e della tutela espressa dal Sistema dei Servizi è il risultato di una politica di qualificazione delle competenze tecniche, professionali e gestionali di ciascun servizio, dell’integrazione fra gli stessi e di un utilizzo razionale ed efficiente dell’insieme delle risorse (umane, strumentali, logistiche e finanziarie) impiegate secondo il valore della trasparenza nell’intero complesso delle attività di servizio, nel pieno rispetto delle normative di riferimento, dei vincoli legislativi e statutari esistenti.

Il Sistema dei Servizi, al di là delle specifiche articolazioni, opera in una dimensione unitaria fra Enti, Istituti e Società a tutti i livelli con l’obiettivo di raggiungere il massimo di integrazione e condivisione sulle scelte politiche, organizzative e formative.

L’esercizio dell’indirizzo e del controllo delle rispettive attività, nonché di altre decisioni relative alle proprie competenze, spettano al Comitato direttivo nazionale della CGIL, ai Comitati direttivi regionali e territoriali confederali.

Ciascuna struttura di servizio è tenuta ad adempiere alla propria missione istituzionale, nella rigorosa osservanza delle rispettive normative di riferimento. E’ tenuta, altresì, a sviluppare e accrescere la qualità del servizio e della tutela, attraverso una politica di qualificazione delle proprie competenze tecniche, professionali e gestionali; nonché a realizzare una gestione economica del servizio in equilibrio, nel pieno rispetto dei vincoli legislativi e statutari esistenti.

Nella valorizzazione della missione specifica di ciascun servizio, la CGIL, ai vari livelli, sviluppa le necessarie forme di coordinamento tra i diversi servizi, in modo da realizzare sul territorio una politica integrata dei servizi stessi, capace di rispondere in modo unitario alle domande di tutela globale della persona-utente, attraverso un utilizzo razionale ed efficiente dell’insieme delle risorse (umane, strumentali, logistiche e finanziarie) impiegate nell’attività di servizio.

Le strutture di servizio operano nell’ambito degli indirizzi politico- strategici decisi dai centri regolatori. Godono di piena autonomia nella gestione e realizzazione del servizi.

Rispondono dei risultati, oltre che ai propri organi statutari, agli organismi confederali.

ART. 14 – GLI ORGANI DELLE STRUTTURE DELLA CGIL SARDA

Sono organi deliberanti della CGIL SARDA, della CDLM Cagliari, delle CDLT, delle Categorie Regionali e Territoriali, del Comitato degli Iscritti: i rispettivi congressi, l’Assemblea Generale e i Comitati Direttivi.

Sono organi esecutivi della CGIL SARDA, della CDLM Cagliari, delle CDLT, delle Categorie Regionali e Territoriali:

le Segreterie.

Sono organi di indirizzo della CGIL SARDA, della CDLM Cagliari, delle CDLT, delle Segreterie Regionali e Territoriali, l’assemblea generale dei quadri e dei Comitati degli iscritti e delle Leghe dei pensionati, i Coordinamenti e le consulte tematiche.

Sono organi di controllo amministrativo della CGIL SARDA, della CDLM Cagliari, della CDLT, delle Categorie Regionali Territoriali : il Collegio dei Sindaci.

Esclusivamente al livello della CGIL SARDA sono istituiti i seguenti organi:

di controllo amministrativo: gli Ispettori;

di giurisdizione disciplinare interna: il Comitato di Garanzia;

di garanzia statutaria e regolamentare : il Collegio di Verifica

ART. 15 – IL CONGRESSO

Il Congresso è il massimo organo deliberante della CGIL SARDA , delle CDLM Cagliari e delle CDLT, delle Federazioni di Categoria Regionali e Territoriali, del Comitato degli iscritti e della Lega SPI.

Esso viene convocato ogni quattro anni e ogni qualvolta la sua convocazione sia deliberata dal Comitato direttivo della struttura o richiesta da almeno un decimo delle iscritte/iscritti.

Il Comitato Direttivo della CGIL deciderà, con maggioranza dei 3/4 dei componenti, un apposito regolamento per lo svolgimento dei congressi garantendo l’attuazione dei principi di cui all’art. 6 del presente Statuto e le normative vincolanti, deliberate dal Comitato direttivo stesso, in applicazione del medesimo articolo dello Statuto.

Nelle assemblee di base il dibattito è aperto a tutti i lavoratori, mentre la possibilità di votare e di essere eletti è riservata alle iscritte/iscritti nelle modalità previste dal Regolamento congressuale.

Le norme per l’organizzazione dei congressi ai vari livelli e per l’elezione dei delegati ai congressi nei successivi gradi sono di competenza- nel rispetto di quanto previsto al comma 2 del presente articolo- del massimo organo dirigente dell’istanza per la quale è indetto il congresso; tale organo deve anche stabilire il rapporto tra numero di iscritte/iscritti e numero dei delegati da eleggere.

Compiti dei congressi delle strutture della CGIL SARDA sono:

1) Concorrere alla definizione degli orientamenti generali della CGIL;

2) Definire le politiche relative al proprio ambito.

3) Eleggere rispettivamente: l’Assemblea Generale, il Comitato Direttivo della CGIL SARDA, della CDLM Cagliari, delle CDLT, delle Categorie Regionali e Territoriali, del Comitato degli iscritti.

4) Eleggere il Collegio dei Sindaci rispettivamente: della CGIL SARDA, della CDLM Cagliari e delle CDLT, delle Categorie Regionali e Territoriali.

5) Eleggere il Comitato di Garanzia della CGIL SARDA

6) l’Assemblea Generale sarà composta:

-in un numero non superiore al doppio del C.D. di riferimento che ne farà parte,

-a maggioranza di delegati ed attivisti dei luoghi di lavoro e delle leghe SPI

-con gli stessi criteri di rappresentanza e pluralismo previsti dallo Statuto per i Comitati Direttivi

l’Assemblea Generale è titolare delle funzioni proprie di cui al successivo articolo 16.

Al Congresso della CGIL SARDA compete deliberare sulla modifica del proprio Statuto, in armonia con i dettati dello Statuto della CGIL nazionale;

Tali decisioni saranno valide solo se prese a maggioranza qualificata dei 3/4 dei voti rappresentati.

Il Congresso delibera sull’ordine dei propri lavori e verifica i poteri dei delegati.

Il Congresso ordinario della CGIL SARDA, della CDLM Cagliari e delle CDLT, delle Federazioni o Sindacati di Categoria Regionali e Territoriali, vengono convocati in concomitanza con il percorso congressuale confederale delle CGIL.

I Congressi straordinari della CGIL SARDA, della CDLM Cagliari, delle CDLT, delle Federazioni o Sindacati Regionali e Territoriali di Categoria, dello SPI, sono convocati in conformità del presente Statuto.

ART. 16 –COMITATO DIRETTIVO E ASSEMBLEA GENERALE DELLA CGIL SARDA .

Il Comitato Direttivo della CGIL SARDA è il massimo organo deliberante fra un congresso e l’altro.

Il Comitato Direttivo della CGIL SARDA è eletto dal relativo congresso che fissa il numero dei componenti.

Le vacanze che si verificassero, tra un congresso e l’altro, possono essere colmate per cooptazione da parte dello stesso organo direttivo, fino al massimo di un terzo dei suoi componenti, e per sostituzione decisa dal direttivo medesimo. Qualora ricorra una motivata necessità politica di allargamento del gruppo dirigente le cooptazioni possono essere decise fino ad un massimo di un decimo del numero fissato dal congresso. Tali decisioni sono assunte a maggioranza dei componenti il Direttivo.

– Il Comitato Direttivo provvede alle sostituzioni di componenti, dimissionari o decaduti, del Comitato di garanzia, degli Ispettori del Collegio dei Sindaci, nelle forme previste dal presente Statuto.

– Il Comitato Direttivo si dota di un regolamento atto a garantirne il corretto funzionamento ed elegge il Presidente e un ufficio di presidenza, fissando la durata dell’incarico. Il regolamento definirà altresì le modalità e i tempi per la decadenza dal Comitato Direttivo di coloro che ripetutamente non partecipino ai lavori senza darne giustificazione.

– Il Comitato Direttivo viene convocato dalla Presidenza in accordo con la Segreteria almeno una volta a trimestre o ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta secondo le modalità previste dal regolamento.

Il Comitato Direttivo può decidere l’istituzione di un coordinamento con funzioni di direzione operativa, espressione delle funzioni in cui si articola la CGIL SARDA.

Il Comitato Direttivo può convocare Assemblee con funzioni di indirizzo politico ( Conferenze di organizzazione, di programma, dei quadri e delegati, delle lavoratrici ect.) fissandone i criteri e le modalità di composizione e di partecipazione.

– Le decisioni del Comitato Direttivo sono assunte a maggioranza semplice dei votanti, fatte salve le normative per le quali dispone diversamente il presente Statuto. Qualora sia necessaria la maggioranza qualificata degli aventi diritto a voto palese, è possibile il voto certificato nelle modalità previste dal regolamento del Comitato Direttivo nazionale.

La Presidenza e la direzione degli Enti e Istituti confederali partecipano al Comitato Direttivo della CGIL SARDA. Le stesse presentano annualmente al Comitato Direttivo Confederale la relazione sull’attività svolta, ivi compresa la situazione economica e patrimoniale.

Al Comitato Direttivo della CGIL SARDA sono affidati i compiti di dirigere la Confederazione nell’ambito degli orientamenti decisi dal Congresso Confederale, di impostare le iniziative di portata generale, di verificare il complesso dell’attività sindacale, di assicurare il necessario coordinamento delle strutture in cui la CGIL SARDA si articola, di provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del Congresso Confederale.

Al Comitato Direttivo della CGIL SARDA è affidato, altresì, il compito di deliberare, in apposite sessioni, sulle materie rinviate dal presente Statuto e sulle normative in materia di regolamento del personale di amministrazione e canalizzazione, di regole relative alla vita interna e ai comportamenti dei gruppi dirigenti.

Ognuna di queste deliberazioni deve contenere le sanzioni in caso di mancato rispetto delle stesse. In materia amministrativa tali sanzioni possono arrivare fino all’interruzione del rapporto di lavoro e alla cessazione dell’aspettativa e del distacco sindacale.

Il Comitato Direttivo della CGIL SARDA stabilisce i settori d’iniziativa e di presenza nei quali operare con Enti, Istituti confederali, Società, associazioni. Ne decide la costituzione o la soppressione e, se del caso, lo Statuto, l’eventuale articolazione territoriale, la nomina degli organismi dirigenti.

Spetta al Comitato Direttivo definire norme di comportamento- per i casi di azioni sindacali che interessino più categorie o servizi essenziali di pubblica utilità- che garantiscano che le stesse siano decise d’intesa , dei rispettivi ambiti, con le Camere del lavoro territoriali o metropolitane, la CGIL regionale e che esercitino in un quadro di salvaguardia dell’utenza. Tali norme conterranno le relative sanzioni nel caso di non rispetto.

– Il Comitato Direttivo della CGIL delibera sulle modalità e forme di rapporto con l’associazionismo democratico sulla doppia affiliazione con associazioni professionali.

L’Assemblea Generale elegge il Presidente e un ufficio di presidenza;

l’Assemblea Generale viene convocata dalla Presidenza in accordo con la Segreteria;

l’Assemblea Generale elegge il Segretario Generale e la Segreteria;

l’Assemblea Generale viene convocata di norma una volta all’anno per discutere e deliberare in ordine alle linee programmatiche e di indirizzo dell’attività sindacale;

ART. 17 – SEGRETERIA CGIL SARDA

La Segreteria è l’organo che attua le decisioni del Comitato Direttivo, a cui rispondono della propria attività.

La Segreteria funziona e decide collegialmente; si riunisce su proposta del Segretario generale o su richiesta di un quarto dei suoi componenti.

Ogni componente della Segreteria – sulla base dell’incarico operativo affidatogli dalla stessa, su proposta del Segretario generale – risponde del suo operato all’organo esecutivo.

La Segreteria, su proposta del Segretario generale, può revocare, motivatamente, l’incarico operativo. Dell’incarico affidato ai singoli componenti o della revoca dello stesso, deve essere data comunicazione tempestiva al Comitato Direttivo, in un’apposita riunione.

La Segreteria si doterà di un regolamento di funzionamento che normerà il proprio processo decisionale.

La Segreteria provvede all’organizzazione e al funzionamento dei dipartimenti, uffici e servizi della CGIL SARDA e le forme di utilizzo del web ne coordina l’attività nei vari campi: nomina i funzionari confederali e i collaboratori tecnici; presenta al Comitato Direttivo, per l’approvazione, i bilanci preventivi e consuntivi, nonché le eventuali variazioni agli stessi, da sottoporre al Comitato Direttivo nel caso di spese o di impegni di particolare consistenza non previsti dai bilanci preventivi per i quali dovrà essere data al Comitato Direttivo informazione preventiva al fine dell’assunzione della relativa delibera.

Su proposta del Segretario generale, la Segreteria della CGIL SARDA può altresì nominare un Vice Segretario generale con funzioni vicarie.

La Segreteria assicura la gestione continuativa della CGIL SARDA, che rappresenta in tutte le interlocuzioni politiche e sindacali esterne, di valenza regionale.

La Segreteria delibera in tutta le situazioni che rivestono carattere di urgenza.

La Segreteria assicura altresì la direzione quotidiana delle attività confederali, con un rapporto costante con le CDLT, con la CDLM Cagliari, con i Sindacati Regionali e Territoriali, e con gli Enti e Istituti confederali, presenti nella regione.

Rappresenta legalmente la CGIL SARDA di fronte a terzi e in giudizio :

a) Il Segretario Generale per tutte le materie ad eccezione di quelle previste al punto successivo, che possono essere delegate;

b) altra persona, nominata con formale delibera della relativa Segreteria, per tutti i negozi giuridici di carattere amministrativo, fiscale, previdenziale, finanziario della sicurezza del lavoro, tale possibilità di delega riguarda gli aspetti decisionali delle materie indicate e non le prerogative decisionali che rimangono in capo agli organismi previsti; con analoga delibera le medesime Segreterie possono revocare in qualsiasi momento e senza preavviso tale nomina, provvedendo contestualmente alla formalizzazione di una nuova nomina: di tali delibere vengono formalmente informati i Comitati Direttivi.

In caso di impedimento o di assenza, la rappresentanza di cui al punto a) è affidata al Vice Segretario o, in assenza o per impedimento di questi, ad altro componente della Segreteria.

Il numero massimo dei componenti le segreterie delle strutture della Cgil viene definito dalla specifica delibera attuativa dello Statuto.

ART. 18 – COLLEGIO DEI SINDACI

I Collegi dei Sindaci revisori sono gli organi di controllo dell’attività amministrativa, delle rispettive strutture della CGIL SARDA di cui all’art. 8 del presente Statuto. Essi sono composti da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti a voto palese dai rispettivi congressi.

Nel caso in cui, per effetto di diminuzione o decadenza dei componenti del Collegio, il numero di supplenti si riducesse a uno, il Comitato Direttivo può provvedere a sostituzioni.

Per i Collegi dei Sindaci, i componenti eletti a farne parte tenuto conto della delicatezza dei compiti e delle funzioni a cui vengono chiamati, devono rispondere a requisiti di specifica competenza, serietà ed esperienza e non devono avere responsabilità amministrative dirette nell’ambito dell’organizzazione.

Ogni Collegio dei Sindaci accompagna con una propria relazione il bilancio della rispettiva struttura controlla periodicamente l’andamento amministrativo e verifica la regolarità delle scritture e dei documenti contabili.

Ogni Collegio dei sindaci presenta ai rispettivi congressi una relazione complessiva sui bilanci per il periodo intercorrente dal Congresso precedente.

I Collegi dei sindaci eleggono nel proprio seno una Presidenza cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso.

I Presidenti dei Sindaci revisori sono invitati alle riunioni del Comitato direttivo delle rispettive strutture.

I sindaci revisori devono fare parte di un albo nazionale dei revisori a tal fine costituito dalla Cgil nazionale e detenuto dal Collegio nazionale dei Sindaci.

ART. 19 – ISPETTORI

Gli ispettori sono organo costituito e nominato dal Direttivo della CGIL SARDA.

Sono scelti, in numero di cinque (tre effettivi più due supplenti), fra le iscritte e iscritti CGIL SARDA che, avendo i requisiti di competenza necessari, non ricoprono incarichi o funzioni di direzione politica e di carattere amministrativo.

Gli ispettori sono vincolati al massimo di riservatezza, sia nella fase istruttoria sia ad indagine conclusa. La violazione di tale comportamento determina un’immediata verifica nel Comitato direttivo competente.

Essi hanno compiti ispettivi riferiti alla regolare canalizzazione delle risorse, alla corretta applicazione dei regolamenti del personale, alla correttezza dei rapporti amministrativi con Enti istituti confederali , società e associazioni promosse dalle strutture di riferimento, nonché quelli a loro assegnati dal Comitato Direttivo della CGIL SARDA

La loro attività si svolge con ispezioni programmate nel tempo. Si attivano anche su esplicito mandato conferito da organismi dirigenti e da strutture e riferiscono i risultati delle ispezioni ad essi, oltreché, se del caso, al Collegio dei Sindaci di riferimento. Nel caso le ispezioni riguardino tematiche che coinvolgono più strutture, riferiscono i risultati delle ispezioni ai Centri regolatori interessati.

Qualora si ravvisino irregolarità, alla struttura sottoposta ad ispezione viene formalmente concesso dagli ispettori un tempo entro il quale regolarizzarle dandone informazione al Centro regolatore di riferimento o a quello che ha attivato l’ispezione. Trascorso tale periodo, se la situazione non viene regolarizzata, gli ispettori sono tenuti a riferire al relativo Comitato direttivo e a quello del Centro regolatore di riferimento.

Gli ispettori sono invitati alle riunioni del Comitato Direttivo.

ART. – 20 – COMITATO DI GARANZIA.

I Comitati di garanzia costituiscono la struttura di giurisdizione disciplinare interna cui è demandato il potere di inchiesta e di sanzione nei riguardi delle/gli iscritte alla CGIL.

Le funzioni del Comitato di Garanzia sono svolte dai Comitati di Garanzia interregionali con le modalità previste dall’art. 27 dello Statuto della Cgil.

ART. 21 – CONTRIBUTI SINDACALI E SOLIDARIETA’.

La CGIL, in quanto libera associazione, realizza la propria autonomia finanziaria mediante contribuzione volontaria dei lavoratori; ciò avviene con la tessera, con la firma da parte delle/gli iscritte/iscritti della delega per la trattenuta delle quote sindacali sulla retribuzione, con la contribuzione mensile, con sottoscrizioni autorizzate di volta in volta dagli organi dirigenti delle strutture CGIL che ne hanno la facoltà, con contributi volontari di singoli lavoratori. Sono lecite altre forme di sostegno, purché mantengano la caratteristica della volontarietà e siano espressamente finalizzate oltre che regolamentate e iscritte a bilancio nella voce “entrate”.

L’utilizzo dei proventi derivanti dalla prestazione di servizi è regolato dal Comitato Direttivo della CGIL.

La contribuzione sindacale è stabilita secondo le quantità e le modalità decise dal Comitato Direttivo della CGIL.

Le contribuzioni versate dai lavoratori e dai pensionati a qualsiasi titolo sono patrimonio collettivo di tutta la CGIL e sono vincolate alla normativa generale sui finanziamenti e sui riparti.

I riparti devono essere effettuati in modo automatico, con cadenza mensile, garantendo la regolarità dei finanziamenti a tutte le strutture mediante il metodo della canalizzazione.

Non è ammessa per alcuna struttura la possibilità di utilizzare percentuali di riparto spettanti ad altre strutture.

Nell’ambito della normativa generale stabilita dal C.D. nazionale della CGIL, valevole indistintamente per tutte le istanze, la CGIL SARDA decide nel suo Direttivo i criteri di riparto conseguenti a tale normativa, limitatamente alle proprie attribuzioni.

1) La CGIL CGIL SARDA, la CDLM Cagliari, le CDLT, le Federazioni Regionali e Territoriali di Categoria, non possono distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, riserve o capitale, durante la vita dell’ associazione salvo diverse disposizioni legislative.

2) Il patrimonio della CGIL SARDA, della CDLM Cagliari,delle CDLT, delle Federazioni Regionali e Territoriali di categoria in caso di scioglimento e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito ad altra istanza della CGIL designata dal Centro regolatore competente sentito l’organismo di controllo previsto dall’art. 3 comma 190 , dalla legge 23 dicembre 1996 n. 662.

3) La quota associativa e i contributi sindacali sono intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione.

ART. 22 – ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

L’attività amministrativa della CGIL deve basarsi su una politica dei costi e dei ricavi correlati alle esigenze e alle possibilità economiche di ciascuna struttura e su una regolamentare tenuta contabile, tecnicamente corretta e documentata, basata su criteri di verità, di chiarezza e trasparenza.

A questo fine devono essere osservate le seguenti norme:

a) predisposizione annuale , da parte delle Segreterie di ogni struttura, attraverso l’applicazione del modello di ” Piano unico dei conti”; del Bilancio consuntivo e del Bilancio preventivo composto da stato patrimoniale, Conto economico, relazione illustrativa del Bilancio e del rendiconto delle spese sostenute per l’INCA;

b) il Comitato Direttivo di ogni struttura è chiamato ad approvare il bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento e il bilancio preventivo entro il mese di dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento;

c) ogni struttura deve tenere la contabilità a disposizione del Collegio dei sindaci revisori, delle istanze direttive della struttura interessata e delle strutture di livello superiore che hanno la facoltà di esercitare il controllo amministrativo;

d) previsione ad ogni sostituzione di segretari generali di un formale passaggio delle consegne;

e) l’attività amministrativa dei comitati degli iscritti e dei Comitati per il lavoro potrà essere ricompresa in quella delle strutture di livello superiore con l’ausilio di specifici regolamenti finanziari approvati dai centri regolatori;

f) i bilanci consuntivi e preventivi devono essere annualmente resi pubblici con mezzi di comunicazione idonei fra le/gli iscritte/i alle rispettive strutture.

Le norme del presente articolo si applicano, anche alle strutture che non sono istanza congressuale, ma che hanno autonomia finanziaria delegata.

ART. 23 – AUTONOMIA AMMINISTRATIVA.

La CGIL SARDA, la CDLM Cagliari, le CDLT, le Federazioni Sindacati di Categoria ai vari livelli, gli Enti e Istituti Confederali sono associazioni giuridicamente e amministrativamente autonome e, pertanto, in quanto strutture diverse, non rispondono delle obbligazioni assunte da qualsiasi organizzazione, ad esse aderente, salvo quanto stabilito diversamente dai singoli Statuti in virtù di norme di legge.

Tutte le strutture operano per raggiungere il massimo di condivisione ed integrazione sul versante tecnico, informatico, editoriale, gestionale e della comunicazione per migliorare l’attività e favorire una ottimale gestione delle risorse. I bilanci preventivi e consuntivi sono pubblicati nei siti web delle strutture.

A fronte di eventuali decisioni amministrative, assunte da singoli dirigenti, al di fuori di orientamenti assunti in organismi dirigenti collegiali, o comunque al di fuori delle regole decise dall’organizzazione che comportino oneri alle strutture dirette, la CGIL SARDA e le sue strutture possono rivalersi, nelle forme e nelle modalità consentire dalle leggi vigenti, sui responsabili di tali decisioni arbitrarie.

ART. 24 – SANZIONI DISCIPLINARI.

Per quanto riguarda le sanzioni disciplinari si applica l’art. 26 dello Statuto della Cgil.


ART. 25 –
COLLEGIO DI VERIFICA.

Il Collegio di verifica è costituito nella CGIL SARDA, nelle Federazioni o sindacati nazionali di categoria e nello SPI Nazionale. E’ composto da cinque componenti e altrettanti supplenti con funzioni di surroga degli assenti.

Esso è eletto a voto palese dai Congressi, della CGIL SARDA, delle Federazioni o sindacati nazionali di categoria e dello SPI nazionale a maggioranza qualificata di almeno il 75 per cento dei votanti, tra le iscritte/iscritti con un minimo di 1o anni di anzianità di iscrizione e con riconosciuto prestigio, autonomia e indipendenza.

Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenza di componenti del Collegio, il numero dei supplenti si riducesse a tre, il Comitato Direttivo competente può provvedere alle sostituzioni, con voto a maggioranza del 75 per cento dei votanti.

Il Collegio di verifica, su richiesta di uno o più iscritte/iscritti o di una struttura, svolge indagini e controlli sulle procedure, e sugli atti dei vari organismi sindacali, in relazione alla loro rispondenza alle norme statutarie e regolamentari e alle decisioni regolarmente assunte dagli organi di ogni struttura della CGIL, con possibilità di esprimere parere vincolante e, nei casi più gravi, di annullare totalmente o parzialmente atti giudicati irregolari.

Il Collegio di verifica presso la CGIL SARDA ha giurisdizione sull’attività delle strutture confederali di livello inferiore, compresi i Comitati degli iscritti. Gli addebiti mossi alle procedure e agli atti dei vari organismi, sono assunti dal collegio di verifica solo se formalmente segnalati entro sei mesi dalla loro avvenuta conoscenza. Ciò ad eccezione delle infrazioni di carattere amministrativo.

Il Collegio di verifica delle Federazioni o sindacati nazionali di categoria e dello SPI nazionale ha giurisdizione sull’attività delle strutture categoriali di livello inferiore.

Contro le decisioni del Collegio di verifica è possibile il ricorso , in seconda e ultima istanza, al Collegio statutario della CGIL nazionale.

Le decisioni del Collegio di verifica sono assunte con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti.

Le modalità di procedura e funzionamento interno del Collegio di verifica sono determinate da un apposito regolamento varato dallo stesso ed approvato dal Comitato direttivo della Cgil; il Collegio elegge nel proprio seno una Presidenza.

I componenti effettivi dei Collegi di verifica sono invitati al Comitato Direttivo della Cgil Sarda

ART. 26 – DIVIETO DI FUMARE

E’ fatto divieto di fumare nelle riunioni di ogni livello confederale e di categoria e negli edifici sindacali.

ART. 27 – NORMA FINALE

Per quanto non espressamente contenuto nel presente Statuto, valgono le norme dello Statuto della CGIL.