Congresso

Articolo 15 dello Statuto della CGIL nazionale – Il Congresso confederale

Il Congresso è il massimo organo deliberante della CGIL. Esso viene convocato ogni quattro anni e ogni qualvolta la sua convocazione sia deliberata dal Comitato Direttivo o richiesta da almeno un decimo delle iscritte/iscritti.

Il Comitato Direttivo della CGIL decide, con la maggioranza dei 3/4 dei componenti, un apposito Regolamento per lo svolgimento dei Congressi garantendo l’attuazione dei principi di cui all’art. 6 del presente Statuto e le normative vincolanti, deliberate dal Comitato Direttivo stesso, in applicazione del medesimo articolo dello Statuto.

Nelle assemblee di base il dibattito è aperto a tutti i lavoratori, mentre la possibilità di votare e di essere eletti è riservata alle/agli iscritte/iscritti nelle modalità previste dal Regolamento congressuale. Le norme per l’organizzazione dei Congressi ai vari livelli e per l’elezione dei delegati ai congressi nei successivi gradi sono di competenza – nel rispetto di quanto previsto al II comma del presente articolo – del massimo organo dirigente dell’istanza per la quale è indetto il Congresso. Tale organo deve anche stabilire il rapporto tra numero di iscritte/iscritti e numero dei delegati da eleggere.

Il Regolamento del Congresso CGIL si applica anche in caso di convocazione dei Congressi straordinari, fermo rimanendo quanto previsto nel comma precedente. Compiti del Congresso
confederale sono:
a) definire gli orientamenti generali della CGIL che devono essere seguiti da tutte le organizzazioni confederate;
b) eleggere il Comitato Direttivo;
c) eleggere l’Assemblea Generale;
d) eleggere il Collegio dei Sindaci;
e) eleggere il Comitato di garanzia;
f) eleggere il Collegio statutario;
g) approvare il Codice Etico.

L’assemblea generale sarà composta:
– in un numero non superiore al doppio del CD di riferimento che ne fa parte;
– a maggioranza di delegati ed attivisti dei luoghi di lavoro e delle leghe SPI;
– con gli stessi criteri di rappresentanza e pluralismo previsti dallo Statuto per i Comitati Direttivi.

L’Assemblea Generale è titolare delle funzioni proprie di cui al successivo articolo 17.

Al solo Congresso compete deliberare sullo Statuto e sulle sue modifiche, sulle affiliazioni della CGIL alle organizzazioni internazionali o sulla revoca delle stesse, sullo scioglimento della CGIL. Tali decisioni saranno valide solo se prese a maggioranza qualificata dei 3/4 dei voti degli aventi diritto.

Fra un Congresso e l’altro il potere di deliberazione sulle affiliazioni internazionali o sulla revoca delle stesse è affidato al Comitato Direttivo nazionale, che delibererà con la maggioranza
dei 3/4 dei componenti.

Il Congresso delibera sull’ordine dei propri lavori e verifica i poteri dei delegati.